Abruzzo, nuovi interventi per il post terremoto

E’ stata firmata il 29 settembre l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3813, che stabilisce ulteriori interventi in favore del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 6 aprile 2009.

Questi i temi principali:

Copertura totale delle spese di ristrutturazione dei condomini
L’amministratore di condominio può richiedere il finanziamento agevolato dei contributi per le abitazioni B, C ed E fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso l’adeguamento igienico sanitario e il ripristino degli elementi architettonici esterni, incluse le rifiniture esterne e le parti comuni dell’intero edificio(art. 7).

Agevolazioni per i contratti di affitto agevolato o comodato
I contratti ad affitto agevolato  o di comodato stipulati ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza n. 3754 del  9 aprile 2009 sono esenti da ogni tributo e diritto. Per quelli già stipulati all’entrata in vigore di questa ordinanza, il termine per la registrazione è sospeso fino al 30 novembre 2009. Inoltre, il reddito imponibile derivante al proprietario è ridotto del 30%. (art.5)

MAP – Moduli Abitativi Provvisori
Saranno i Sindaci dei comuni dove vengono realizzati i Moduli Abitativi Provvisori – MAP a realizzare gli interventi infrastrutturali e di mitigazione del rischio necessari per i nuovi  insediamenti. Per le spese valutate in 500.000 euro si provvede con il fondo trasferito alla Protezione Civile.Per la realizzazione dei MAP è sufficiente una comunicazione di avvenuta approvazione del progetto (art. 2).
Sarà compito dei Sindaci dei comuni interessati assegnare ai nuclei familiari i MAP – Moduli Abitativi Provvisori, sulla base dei criteri definiti precedentemente dall’autorità comunale. Chi avrà assegnato un MAP, non potrà più usufruire del Contributo di Autonoma Sistemazione – CAS né alloggiare gratuitamente nelle strutture messe a disposizione dal commissario delegato (art. 9).

Contributi e indennizzi per gli orfani di genitori vittime del terremoto
Gli orfani di uno o entrambi i genitori deceduti a causa del terremoto possono usufruire del contributo o dell’indennizzo spettante al genitore deceduto (art. 8)
 
Scuola e Università
I 19,4 milioni di euro stanziati dal bilancio del Ministero dell’Istruzione per il 2009 saranno utilizzati per le scuole danneggiate dal terremoto. Inoltre, il Ministero è autorizzato a ricevere donazioni anche dall’estero in favore delle scuole e dell’Università dell’Aquila per il ripristino dell’attività didattica (art. 4).
Il Presidente della regione Abruzzo dovrà assicurare ed agevolare i servizi per lo spostamento degli studenti delle scuole e dell’Università dell’Aquila nell’ambito dei comuni abruzzesi (art. 11).

Proroga dei rapporti di lavoro stagionali per gli albergatori
Gli albergatori che ospitano temporaneamente le persone sfollate a causa del terremoto sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro stagionali fino al termine dell’emergenza con oneri a proprio carico. (art.6)

Recupero rifiuti inerti
Impianti per il recupero dei rifiuti inerti potranno essere realizzati anche nelle aree autorizzate alle attività estrattive all’interno della regione Abruzzo (art.3). Le operazioni di recupero dei rifiuti potranno iniziare contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio attività. Tali impianti dovranno presentare la richiesta di “verifica di assoggettabilità” per la procedura di Valutazione di Impatto ambientale. (art. 3)

Convenzioni con Consip
Per assicurare omogeneità di gestione e manutenzione delle strutture temporanee realizzate sul territorio abruzzese il Dipartimento della Protezione Civile può ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. – per l’acquisizione di lavori, beni e servizi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto (art. 10)

Abruzzo Engineering
Per gli interventi di assistenza in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici la provincia de L’Aquila può avvalersi di Abruzzo Engineering s.c.p.a. nel limite massimo di euro 300.000 (art. 1).

Fonte: Protezione Civile

 

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