Abusi edilizi: sanzione applicabile dal punto di vista temporale

Agli abusi edilizi va applicato il regime sanzionatorio esistente alla data della irrogazione della sanzione e non quello risultante da una disposizione sopravvenuta. Questo in sintesi il significato della sentenza del TAR Campania, sez. III, 15 maggio 2017, n. 2620.

Infatti le sanzioni in materia edilizia non sono soggette al principio di retroattività della disposizione sanzionatoria più favorevole, non estensibile al di fuori dell’ordinamento penale, in mancanza di una espressa indicazione del legislatore: un orientamento confermato dal Consiglio di Stato già a partire dal 2015.

Il caso di specie si concretizzava nella seguente modalità: mediante ricorso il soggetto privato nella dedotta qualità di proprietario di alcuni immobili proponeva l’impugnativa contro l’ordinanza, adottata dal Comune ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, recante la demolizione di opere abusive, in quanto realizzate senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica in zona vincolata, consistenti nel frazionamento in due di una unità immobiliare.

Il Comune si costituiva in giudizio resistendo all’impugnativa. Con ordinanza la domanda incidentale di sospensione veniva respinta.

>> CONSULTA LA SENTENZA TAR CAMPANIA 15 MAGGIO 2017, n. 2620.

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