Affidamento in house, stop del governo

Sui servizi pubblici locali è stato approvato due giorni fa dal Consiglio dei Ministri, con voto unanime grazie all’intesa Lega -Pdl, un decreto legge che prevede due vie ordinarie.

Viene resa obbligatoria la gara per la concessione a imprese private del servizio locale di acqua, gas, energia, rifiuti, trasporto oppure  una societa` per azioni mista con un socio privato che sia scelto con gara, abbia almeno il 40% del capitale e la gestione operativa.

Con quest’approvazione si riprende il cammino interrotto delle liberalizzazioni e ridimensiona il fenomeno dilagante delle gestioni pubbliche in house, limitandolo a casi eccezionali. Il decreto legge fissa una fase transitoria relativamente breve per questo genere di cambiamenti: le concessioni esistenti cesseranno nel 2011. 

A frenare sulla riforma dei servizi pubblici locali era stata, in passato, sempre la Lega che aveva voluto difendere cosi` le prerogative dei piccoli comuni e aveva imposto in Parlamento anche lo stravolgimento della norma inserita nella manovra del giugno 2008 (articolo 23-bis del decreto legge 112). La svolta leghista era maturata a fine luglio, con l`accordo sul testo varato ieri. Una svolta storica considerando che sui servizi locali si era infranta anche la spinta riformista delle liberalizzazioni del governo Prodi.

L`attuazione dell`articolo 23-bis si era inceppata, in effetti, proprio sul regolamento che Fitto avrebbe dovuto emanare e che non e` stato possibile portare in Consiglio dei ministri per le contraddizioni della riforma legislativa per la parte sulle gestioni in house e sulla fase transitoria. «Abbiamo avuto un confronto continuo con gli operatori – dice Fitto – e questo confronto continuera` anche durante i lavori parlamentari. Siamo aperti anche alle proposte dell`opposizione che pure nella passata legislatura non era riuscita a varare le nuove regole».

Il merito principale dell`articolo 15 del decreto legge e` il chiarimento sulle gestioni in house. Quelle attuali decadranno automaticamente entro il 31 dicembre 2011. Per il futuro saranno limitate a situazioni «eccezionali» che dovranno essere autorizzate con parere «preventivo» Antitrust.

 L`impianto non e` diverso da quello dell`articolo 23-bis, ma sono rafforzati i paletti per impedire che l`eccezione diventi regola. Il parere preventivo dell`Antitrust dovra` essere emanato entro 60 giorni e varra` il silenzio-assenso. Spettera` alla stessa Autorita` per la concorrenza di definire la soglia sopra la quale si ritiene rilevante il parere.

Chiarimento sostanziale anche per il regime delle societa` miste a partecipazione pubblico-privata. Qui si opta per la «gara a doppio oggetto» nella scelta del socio privato, prevista dalla comunicazione interpretativa della commissione europea del 5 febbraio 2008. Il socio privato dovra` avere almeno il 40% del capitale e «l`attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio». Sara` quindi un socio industriale e operativo.

Per le societa` quotate in Borsa e` previsto un regime speciale: manterranno le loro attivita` fino alla scadenza naturale anche se ottenute (da loro o da controllate) senza gara, «a condizione che la partecipazione pubblica si riduca» entro il 31 dicembre 2012 a una quota non superiore al 30 per cento.

La riduzione della quota pubblica dovra` essere progressiva e avvenire «attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali». Qualora queste condizioni non vengano rispettate, la cessazione dei contratti e` fissata al 31 dicembre 2012.

Resta il regolamento attuativo della riforma, che dovra` essere emanato entro il 31 dicembre 2009.

Fonti: Ance e il Sole 24 Ore

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