Agenzia delle entrate: nuove specifiche per gli adempimenti

Lo scopo è quello di adeguare gli adempimenti alle nuove disposizioni in materia di bonifici bancari e di rinviare la decorrenza dell’estensione delle procedure telematiche ai pubblici ufficiali che non siano notai – di cui alla lettera b) dell’art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Modifiche dall’art. 2, comma 2, del provvedimento 6 dicembre 2006
Gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali – di cui alla lettera b) dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – possono utilizzare, per gli adempimenti di competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a partire dalla data fissata con successivo provvedimento interdirigenziale contenente le modalità di abilitazione per la trasmissione telematica dell’adempimento unico e di pagamento da parte degli stessi soggetti.

La trasmissione telematica degli atti sarà facoltativa. Queste le scadenze:

– dal 12 maggio 2008, per la trasmissione telematica degli atti, si possono utilizzare le specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2008;

– dal 1 luglio 2008, per la trasmissione telematica degli atti, si devono utilizzare le specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2008.

 

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