Ampliamento della superficie di un chiosco: quando è possibile?

Il TAR Marche con sentenza n. 17/2017 stabilisce che, considerata l’esistenza di una concessione (di suolo pubblico) e della relativa convenzione, sono del tutto irrilevanti le considerazioni di parte ricorrente relative alla superiorità, nella gerarchia delle norme, del Regolamento edilizio (comunale) rispetto al bando e alla convenzione: la superficie prevista nell’accordo non può quindi essere ampliata, non rilevando le differenze dedotte nel ricorso tra porticato e loggia.

Ecco il caso di specie descritto: il ricorrente è il titolare di una concessione in gestione di un’area attrezzata a verde pubblico per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande: la concessione prevede la costruzione di una struttura amovibile (tipo chiosco) chiudibile, da destinare all’attività di somministrazione. Il ricorrente ha presentato allo sportello unico per l’edilizia del Comune una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di una loggia aperta su tre lati e la realizzazione di un sottotetto, relativamente alla concessione.

Dopo il preavviso di diniego, l’istanza è stata respinta con provvedimento: a detta dell’Amministrazione l’intervento supererebbe le dimensioni massime di superficie coperta consentite dalla convenzione e prevedrebbe la creazione di un solaio abitabile, che determinerebbe aumento di superficie. Avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso al TAR.

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