Annullamento di un permesso di costruire a distanza di molti anni

di MARIO PETRULLI

Gli addetti ai lavori ricorderanno sicuramente che, nei mesi scorsi, si era avuta la rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di una problematica oggetto di contrasti giurisprudenziali, ossia la corretta gestione dell’annullamento di un permesso di costruire a distanza di molti anni dall’adozione del titolo: con la sentenza n. 8 del 17 ottobre scorso i giudici si sono espressi in modo definitivo.
Le due questioni su cui l’Adunanza Plenaria è stata chiamata ad esprimersi sono le seguenti:

  • se l’annullamento ex officio di un titolo edilizio in sanatoria intervenuto a notevole distanza di tempo dal provvedimento originario debba comunque essere motivato in relazione a un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e ai contrapposti interessi dei soggetti incisi;
  • se, ai fini di tale comparazione, rilevi che il privato abbia indotto in errore l’amministrazione attraverso l’allegazione di circostanze non veritiere idonee a determinare l’adozione dell’originario provvedimento favorevole.

1. Il contrasto giurisprudenziale
Come accennato, la questione aveva suscitato un contrasto giurisprudenziale.
Secondo la tesi maggioritaria, l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio illegittimo (in specie se rilasciato in sanatoria) risulta in re ipsa correlato alla necessità di curare l’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Ciò, in quanto il rilascio stesso di un titolo illegittimo determina la sussistenza di una permanente situazione contra ius, in tal modo ingenerando in capo all’amministrazione il potere-dovere di annullare in ogni tempo il titolo edilizio illegittimamente rilasciato.
I fautori di tale orientamento ritengono, in particolare, che non gravi in capo all’amministrazione un particolare onere motivazionale – ovvero l’obbligo di valutare i diversi interessi in campo – laddove l’illegittimità del titolo in sanatoria sia stata determinata da una falsa rappresentazione dei fatti e dello stato dei luoghi imputabile al beneficiario del titolo in sanatoria. In tali ipotesi risulterebbe anzi inconferente lo stesso richiamo alla disciplina di cui agli articoli 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, poiché è proprio la falsa rappresentazione dei fatti rilevanti a rendere vincolata l’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Conseguentemente, uno specifico onere motivazionale a sostegno dell’autotutela può essere imposto all’amministrazione soltanto laddove l’esercizio dell’autotutela discenda da errori di valutazione imputabili alla stessa amministrazione.
In base a un secondo orientamento (più recente e minoritario), anche nel caso di annullamento ex officio di titoli edilizi in sanatoria dovrebbero trovare integrale applicazione i generali presupposti legali di cui all’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, non potendo l’amministrazione fondare l’adozione dell’atto di ritiro sul mero intento di ripristinare la legalità violata.

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