Appalti: criterio dell’offerta più vantaggiosa

Con la determinazione n. 5 dello scorso 8 ottobre l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta sull’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Facendo riferimento all’articolo 81 del Decreto Legislativo n. 163/2006, ha ritenuto opportuno fornire alcuni indirizzi di carattere operativo.

In particolare l’Autorità ha confermato che:
-la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti che devono valutarne l’adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza;
– il criterio del prezzo più basso può essere considerare adeguato quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;
– il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

L’Autorità di vigilanza ricorda che già nella precedente determinazione n. 6/2005 aveva affermato che, anche negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria – ai quali per costante giurisprudenza della Corte di giustizia devono ritenersi applicabili i medesimi principi generali elaborati per il soprasoglia – deve riconoscersi alle stazioni appaltanti la libertà di scelta del criterio di aggiudicazione, da esercitarsi avendo riguardo a motivi di opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Nella determinazione n. 5/2008 ribadisce che la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione è legata:
 – a quanto previsto nel considerando 46 della direttiva n. 2004/18/CE, dove viene evidenziato che “l’aggiudicazione dell’appalto deve essere effettuata, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza”;
 – al comma 2 dell’articolo 81 del D.Lgs. n. 163/2006 in cui viene precisato che "Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto."

"Nella fase di elaborazione della strategia di gara – precisa nel documento – , la stazione appaltante è tenuta, dunque, ad interrogarsi se lo specifico interesse pubblico che intende perseguire attraverso l’indizione della gara sia più adeguatamente soddisfatto tenendo conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia preferibile valutare una giusta combinazione di elementi quantitativi e qualitativi delle offerte".

"Una valutazione di tal fatta, poi – aggiunge -, deve tener conto delle caratteristiche dei lavori messi a gara, posto che è da essi che "può ricavarsi se siano o meno prevalenti gli elementi legati agli aspetti qualitativi rispetto al dato puramente numerico”, come affermato dalla V sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2848 del 9 giugno 2008, per un appalto di servizi e che, stante l’identità di ratio, non può non ritenersi pienamente applicabile anche ai lavori".

Per l’Autorità, quindi, la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere presa in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi.

In questo caso l’amministrazione potrà ritenere che l’offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.

"Può essere di fondamentale ausilio, ai fini di tale valutazione – prosegue la determinazione – , l’esame della rilevanza, all’interno dello specifico contratto, dei fattori indicati, a titolo esemplificativo, dall’art. 83 del D.Lgs. n. L6312006 quali criteri di valutazione in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; “b) Ia qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; il costo di utilizzazione e manutenzione; la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti”.

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