Appalti: modifiche alla legge regionale Toscana

Eliminati i limiti imposti al subappalto

La legge regionale Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 in materia di contratti pubblici e sicurezza del lavoro non ha avuto vita facile. Il 7 settembre 2007 erano state impugnate alla Corte Costituzionale dal Governo le parti che disciplinano i contratti pubblici di appalto aventi in oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e di altre realtà a livello regionale.

Successivamente, il 23 novembre 2007, la Corte Costituzionale ha emesso la Sentenza n. 401, in risposta ad un ricorso proposto da diverse regioni che sollevava problemi di legittimità costituzionale in relazione agli articoli del Codice degli Appalti pubblici (Dlgs 163/2006).

La Sentenza definisce e chiarisce i problemi di competenza tra Stato e Regioni in materia di appalti. Sono considerabili di esclusiva competenza legislativa dello Stato temi come il subappalto, i piani di sicurezza, le procedure di gara, la stipula dei contratti, le procedure di gara o i criteri di aggiudicazione.

Di tutto questo tiene conto il testo della legge regionale toscana n. 13 del 29 febbraio 2008, testo che contiene appunto le modifiche alla legge regionale n. 38 del 13 luglio 2007.

La legge mantiene in buona parte l’impianto originale e l’obiettivo di favorire sicurezza del lavoro, trasparenza e legalità, crescita complessiva del sistema delle stazioni appaltanti.

Riguardo alle parti eliminate è da sottolineare la cancellazione del comma 3 dell’art. 3 che conteneva la possibilità per gli enti appaltanti, di integrare il numero dei soggetti da invitare alle procedure di aggiudicazione. "Qualora questi ultimi siano in numero inferiore a quello previsto dall’art. 27 del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione appaltante, ove possibile, integra il numero dei soggetti da invitare sino a raggiungere quello minimo previsto dalla disposizione", questo il testo abrogato.

È stato eliminato anche il comma 2 dell’art. 15 che prevedeva la possibilità di valutare la congruità dei costi della manodopera e di quelli della sicurezza. Il testo del comma due abrogato: "Ove l’offerta risultata provvisoriamente aggiudicata non sia soggetta alla valutazione di anomalia di cui agli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti valutano comunque la congruita’ dell’incidenza dei costi della manodopera, determinati ai sensi del comma 1, nonchÈ, per gli appalti di servizi, di quelli della sicurezza. Qualora tali costi risultino non congrui le stazioni appaltanti non procedono all’aggiudicazione definitiva".

Stessa sorte per l’articolo 18 che risultava in contrasto sia con il Codice civile che con il D.lgs. 163/2006. L’articolo indicava che "la stazione appaltante, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione dell’appalto" avrebbe potuto invitare "l’impresa a provvedervi entro i quindici giorni successivi". In caso di ulteriore ritardo "la stazione appaltante" avrebbe effettuato "il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’impresa appaltatrice per l’esecuzione del contratto oppure, in assenza, dalla cauzione prestata".

Nell’articolo 19 cambia il titolo (da "Cause di risoluzione del contratto" a "Promozione della continuità occupazionale") e vengono abrogati i primi tre commi che indicavano, come possibile causa per risolvere il contratto:

– la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente
– le "gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto";
– le "gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza";
– "l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione";
– "la violazione dell’obbligo di informazione".

Rimane invece il comma 4 che prescrive per le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto, di promuovere "confronti con le parti sociali ai fini della continuità occupazionale".

Nell’ articolo 20, dedicato ai Subappalti, vengono eliminati i comma 2, 6 e parte del 3.

Il comma 2 eliminato: "i bandi di gara prevedono espressamente il divieto di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara".

Altre abrogazioni riguardano l’articolo 35 e parte, il comma 1, dell’articolo 36:

L’articolo 35 prevedeva l’esclusione per cinque anni dalla partecipazione alle gare "per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione".

Riguardo ai criteri di aggiudicazione (articolo 36), il comma eliminato prevedeva che "Le stazioni appaltanti utilizzano per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ad esclusione dei casi nei quali la natura dell’appalto non lo consente, individuati e motivati in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della prestazione, con particolare riferimento all’assenza di impiego diretto di lavoratori e sulla base di specifiche linee guida approvate ai sensi dell’art. 30".

Nella legge vengono comunque mantenuti gli articoli che impongono alle stazioni appaltanti di valutare le offerte sulla base delle misure e dei requisiti di sicurezza, che prevedono la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria o la verifica della regolarità contributiva e assicurativa.

Malgrado le necessarie modifiche in merito ai subappalti, la legge originale conserva, rispetto alle norme precedenti, un rafforzamento dei poteri delle stazioni appaltanti sulle imprese subappaltatrici.

Legge regionale toscana n. 13 del 29 febbraio 2008

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico