Appalti pubblici e ordini di servizio della direzione lavori

Nell’ambito degli appalti di opere pubbliche, gli ordini di servizio della direzione lavori costituiscono gli atti formali con cui si estrinseca la funzione di direzione – con interventi attivi e dispositivi, nonché a mezzo di apposite istruzioni – finalizzata al buon esito dei lavori di un pubblico appalto.

Ad affermarlo sono i giudici del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3347/2010 che hanno stabilito come gli ordini di servizio della d.l. non rivestano natura provvedimentale, ma sono comunque espressione delle facoltà di ingerenza e controllo del committente sullo stato e sullo svolgimento dei lavori, che trova codifica nell’art. 1662 c.c.

Rientra dunque nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, e non anche in quella del giudice amministrativo, una controversia avente a oggetto l’impugnazione di una nota con la quale la stazione appaltante, nell’ambito dell’esecuzione di un contratto d’appalto di lavori pubblici, ha respinto la richiesta dell’appaltatore di annullare un ordine di servizio della direzione lavori, relativo alle modalità di esecuzione dei lavori oggetto di appalto

In detta ipotesi, infatti, le determinazioni della stazione appaltante, oggetto della contestazione, non configurano (né sul piano sostanziale né della funzione esercitata) determinazioni provvedimentali volte alla cura di interessi di rilievo pubblico in relazione alle quali possa avere ingresso la tutela davanti al giudice amministrativo, ma sono espressione dell’attività di vigilanza e ingerenza della stazione appaltante ai fini della buona esecuzione dei lavori, che incide su posizioni di diritto soggettivo dell’affidatario dei lavori, che non subisce degradazione a interesse legittimo.

A cura di Emanuela Angotti (da L’Ufficio Tecnico, settembre 2010)

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