Atto di asservimento di un fondo e mancata edificazione

di MARIO PETRULLI

L’istituto dell’asservimento (ovvero, della cessione di cubatura) non è di certo una novità nella prassi dell’ufficio tecnico comunale. Trattasi, in sintesi, in una fattispecie negoziale atipica avente effetti obbligatori, in base ai quali un’area viene destinata a servire al computo dell’edificabilità di un altro fondo; è stato, infatti, affermato che “L’asservimento realizza, in definitiva, una specie particolare di relazione pertinenziale, nella quale viene posta durevolmente a servizio di un fondo la qualità edificatoria di un altro. Scopo dell’atto di asservimento è quello di incrementare la cubatura disponibile su un fondo, sfruttando quella concessa (e non utilizzata) ad altro fondo della medesima area, il quale viene, conseguentemente, assoggettato a vincolo di inedificabilità. L’atto di asservimento dei suoli comporta la cessione di cubatura tra fondi contigui ed è funzionale ad accrescere la potenzialità edilizia di un’area per mezzo dell’utilizzo della cubatura realizzabile in una particella contigua e del conseguente computo anche della superficie di quest’ultima, ai fini della verifica del rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria […]”.

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One thought on “Atto di asservimento di un fondo e mancata edificazione

  1. Su una particella asservita con altre per raggiungere un ettaro di servizio per costruire un fabbricato rurale, su una particella contigua, si può utilizzare con la cubatura edificabile per costruire un altro fabbricato rurale?
    Grazie

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