Autorizzazione Paesaggistica

Con la sentenza 4726 dello scorso 6 ottobre il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici.

Questi hanno intrapreso un’azione contro un’impresa e il Comune, che le aveva rilasciato il nullaosta paesaggistico, per la realizzazione di una villa monofamiliare su un lotto facente parte di un piano di lottizzazione regolarmente approvato dall’Assessorato regionale della pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

L’appello è stato respinto dai giudici che hanno concordato con quanto affermato in primo grado dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, che aveva ritenuto fondato il ricorso presentato contro l’annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici,e hanno denunciato l’illegittimità dell’avversato annullamento, perché fondato sull’erroneo convincimento che il nullaosta non fosse sorretto da congrua motivazione.

Secondo il Consiglio di Stato, il Comune, al quale compete il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in virtù di una legge regionale, non può emettere il nullaosta se non dopo aver valutato la compatibilità dell’intervento da realizzare con il bene paesaggistico tutelato, esternando le ragioni che ispirano la scelta.

Viene quindi confermata l’argomentazione da parte del Comune per il rilascio del nullaosta.

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