Basilicata: approvato DDL riordino territoriale enti locali

Sussidiarietà, differenziazione, autonomia, cooperazione e programmazione sono i più importanti principi su cui si basa il disegno di legge “Norme di riordino territoriale degli enti locali e delle funzioni intermedie” approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente, Vito De Filippo.

Il provvedimento disciplina l’ordinamento del governo di area vasta di dimensione sovracomunale e provvede al conseguente riordino normativo dei compiti e delle funzioni pubbliche in ambito infraprovinciale del sistema delle autonomie istituzionali.
In sostanza, con questo disegno di legge particolari forme di unione di comuni, definite Comunità Locali, vengono riconosciute come enti locali di livello intermedio, fra comuni e province, ed ambito ottimale per l’esercizio associato su scala sovracomunale di compiti, funzioni e servizi, e per la proposta e l’attuazione delle politiche regionali di sviluppo locale.

In linea generale sono tre i principali compiti delle Comunità locali: pianificazione territoriale sovracomunale, difesa del suolo e tutela dell’ambiente; sviluppo economico e programmazione delle attività produttive; programmazione organizzazione e gestione associata dei servizi.

Le Unioni di Comuni sono riconosciute come Comunità Locali con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per favorire il riequilibrio territoriale, non possono far parte delle Comunità Locali i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. La mancata ricomprensione di comuni montani e semi montani in Comunità Locali non priva i rispettivi territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

La Regione riconosce l’Uncem quale organizzazione di rappresentanza della Comunità Locali.

“L’articolazione delle competenze prevista dal disegno di legge – afferma il presidente De Filippo – risponde ad un modello organizzativo funzionale ad un rapporto di partecipazione attiva dei cittadini ed all’obiettivo di elevare l’efficienza operativa delle strutture amministrative pubbliche, ed è ispirata al principio di sussidiarietà, individuando, tra quelli più vicini alle materie trattate, il livello di governo e le forme di organizzazione più adeguate a svolgere i compiti pubblici e di interesse generale”.

Il disegno di legge istituisce alcuni strumenti in ordine alla gestione programmatica e alle risorse finanziarie delle Comunità locali, a partire dalla Conferenza Regione – Autonomie Locali, organismo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie locali che opera in raccordo con il Consiglio delle Autonomie, ed è composta in una sezione istituzionale e in una sezione per la partecipazione socio-economica. La Conferenza esprime indicazioni e pareri circa i progetti di riordino delle funzioni degli enti locali ed effettua verifiche e ricognizioni sul processo di attuazione del provvedimento. Nei propri territori classificati come montani o parzialmente tali, le Comunità Locali esercitano le funzioni ed i compiti di Comunità Montana.

Le Comunità Locali hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità Locali per la realizzazione dei programmi di investimento, e assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all’esercizio di funzioni trasferite o delegate.

A tal proposito il disegno di legge istituisce il “Fondo regionale per la montagna”, la cui disponibilità finanziaria è assicurata da: quota di competenza regionale del "Fondo nazionale per la montagna"; risorse specificamente destinate allo sviluppo della montagna a carico del bilancio regionale, o derivanti da trasferimenti ad opera di Enti pubblici, dello Stato e dell’Unione Europea. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna.
Viene anche rafforzato il “Fondo di Coesione Interna” per il sostegno dei Comuni più svantaggiati delle aree interne della Regione, la promozione e l’incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi all’interno dei territori della Comunità locale, e il supporto all’elevazione delle capacità amministrative e progettuali.

Al fine di sostenere i processi di riqualificazione economico, sociale ed ambientale, quelli di sviluppo dei territori delle Comunità locali definiti dagli atti di programmazione delle medesime, e promuovere meccanismi virtuosi di “premialità”, il disegno di legge istituisce il “Fondo regionale per la sostenibilità e lo sviluppo”, la cui disponibilità finanziaria è assicurata da risorse stanziate nel bilancio regionale proprie, trasferite dallo Stato o dall’Unione europea.

E’ istituito un “Osservatorio regionale della finanza pubblica locale” al fine di rilevare e monitorare unitariamente le risorse finanziarie rese disponibili per le Comunità Locali.
In attesa del conclusione del processo costitutivo delle comunità locali in un numero non superiore a sei è previsto un apposito gruppo di lavoro composto da esperti nominati dalla Regione, dall’UNCEM e dall’ANCI.

Nelle more del compimento del processo costitutivo delle Comunità Locali, le Comunità Montane rimangono operative.

Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati dalla Legge Finanziaria 2008 e fino alla costituzione delle Comunità Locali, le Comunità Montane vengono determinate in numero non superiore a 12, mentre le altre saranno commissariate. Nella fase transitoria che durerà un anno, fino alla costituzione delle Comunità Locali, tutti gli organi delle Comunità Montane si dovranno adeguare nel numero e nelle indennità ai parametri della Finanziaria dello Stato. Sarà garantita così la riduzione dei costi prevista dalla normativa.

La Regione provvederà a disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle Comunità Montane, in particolare con riferimento alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Fonte: www.basilicatanet.it

 

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