Bonus 55% anche per edifici decadenti

E` possibile fruire della detrazione del 55% relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, anche qualora l`immobile oggetto dell`intervento sia dichiarato inagibile a seguito di eventi sismici, fermo restando l`esistenza di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.

Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.215/E del 12 agosto scorso.

Riprendendo la Circolare Ministeriale n.36/E del 31 maggio 2007, l`Agenzia delle Entrate ribadisce che l`immobile oggetto dell`intervento puo` appartenere a qualsiasi categoria catastale, purche` esistente.

Essendo questa la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori, la nozione di “edificio esistente” e` stata chiarita dalla C.M. 36/E/2007.

Fermo restando che il beneficio si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), l`edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell`ICI, ove dovuta.

L`applicazione del beneficio non viene meno anche se l`edificio sia classificato nella categoria F2 come “unita` collabente“ (cioe` in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente.

Secondo l`Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 puo` essere considerato come “edificio esistente, trattandosi di un manufatto gia` costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito“.

Per ciascun intervento oggetto dell`agevolazione, l`Agenzia delle Entrate ha precisato, altresi` che, al fine di poter fruire della detrazione d`imposta, gli edifici devono essere dotati di un impianto termico gia` esistente.

Per verificare se l`edificio e` dotato o meno di un impianto termico, l`Agenzia delle Entrate specifica che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell`Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.

In conclusione, la detrazione del 55% dalla imposte sui redditi viene riconosciuta anche nel caso in cui il fabbricato, oggetto dell`intervento di riqualificazione energetica, e` classificato come unita` collabente a seguito di un evento sismico, fermo restando la presenza, all`interno del fabbricato oggetto dell`intervento, di un sistema di riscaldamento, avente la qualifica di “impianto termico“.

Fonte: www.ance.it

 

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