Bonus 55%, entro il 31 marzo la comunicazione alle Entrate

Chi ha eseguito o sta eseguendo interventi di risparmio energetico degli edifici, tra il 2012 e il 2013, deve ricordarsi di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 marzo 2013, per poter usufruire del bonus fiscale del 55%.

Tale comunicazione non sostituisce quella da inviare all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori.

La comunicazione deve essere spedita da quei contribuenti che vogliono usufruire della detrazione del 55% per interventi a cavallo d’anno, ma per i quali sono stati effettuati pagamenti già nello scorso anno.

Il documento deve contenere l’importo della spesa sostenuta nel 2012 che avviene nel momento del pagamento con bonifico per i privati cittadini e i lavoratori autonomi e che corrisponde al periodo di competenza per le imprese.

I contribuenti che hanno intrapreso i lavori nel 2012, ma hanno effettuato il pagamento solo quest’anno e quelli che pur versando un acconto lo scorso anno hanno iniziato gli interventi solo nel 2013, non sono tenuti a inviare tale ocmunicazione.

Ricordiamo che per beneficiare del bonus fiscale del 55% già da quel periodo di imposta senza aspettare la fine dei lavori, e la conseguente comunicazione all’Enea, il contribuente che esegue gli interventi di risparmio energetico tra un anno e l’altro, deve continuare a attestare che i lavori non sono ancora terminati.

Il mancato invio del documento comporta una sanzione di importo compreso tra i 258 e i 2.065 euro (previsto dal d.lgs. n. 471/1997) e non può essere sanata attraverso la remissione in bonis (introdotta dal d.l. n. 16/2012). Quest’ultima, infatti, vale per gli adempimenti e comunicazioni per fruire di bonus fiscali, ma non per omissioni o irregolarità che non comportano la perdita del beneficio.

Fonte: Ediltecnico

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