Cambio di destinazione d’uso, è abusivo anche senza opere

Per la Corte di Cassazione anche il cambio d’uso senza opere abusivo è reato.

Lo confermano i giudici nella sentenza  n. 70 dell’ 8 febbraio 2012.

Nel caso preso in esame, un’area agricola era stata abusivamente destinata a campo di volo da parte di una associazione di appassionati.

“E’ stato, inoltre, già affermato da questa Corte – hanno spiegato i giudici – , con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, che “lo modificazione della destinazione d’uso di un immobile, mediante attribuzione da parte del privato di funzioni e utilità contrarie a quelle indicate dagli strumenti normativi urbanistici, comporta una trasformazione del territorio, se /’immobile è stato costruito in una zona in cui usi e funzioni sono predeterminati. La relativa violazione integra il reato previsto dall’art. 20 letto a) legge n. 47 del 1985.”. (sez, III, 20.11.1991 n. 12773, P.M. in proc. Coccia, RV 188742; sez. III, 15.2.1994 n. 4707~ Fanelli, RV 198723)

“Pertanto – hanno aggiunto – , nell’ipotesi in cui si abbia una modificazione della destinazione d’uso dell’immobile rispetto a quella preesistente, senza la realizzazione di opere, e salva l’ipotesi di modificazioni poste in essere tra categorie omogenee (cfr. sez, DI, 15.3.2002 n. ]9378), è configurabile la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 44, primo comma letto a), del DPR n. 380/2001, che ripete sostanzialmente la formulazione dell’art. 20 letto a) della L. n. 47/1985, stante la inosservanza delle prescrizioni dello strumento urbanistico, allorché detta modificazione risulti incompatibile con le previsioni in esso contenute”.

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