Cantieri: novità per i dati sul tesserino di riconoscimento

Da domani 7 settembre prenderanno il via i nuovi criteri di riconoscimento per i lavoratori addetti nei cantieri. 
La tessera di riconoscimento dovrà, infatti, essere arricchita di nuovi dettagli.

In particolare, i datori di lavoro dovranno specificare anche la data di assunzione di ciascun lavoratore tenuto a indossarla nonche`, nelle ipotesi di subappalto, la relativa autorizzazione.
I lavoratori autonomi, invece, dovranno indicare il nome del committente.

A stabilirlo e` la legge n. 136/2010, contenente il piano straordinario antimafia, che integra con proprie norme, operative da martedi` prossimo, le disposizioni del T.u. sicurezza (il dlgs n. 81/2008).

Munire i lavoratori con apposito tesserino e` un obbligo previsto dal T.u. sicurezza. In particolare, il dlgs n. 81/2008 stabilisce, all`articolo 18, che il datore di` lavoro e i dirigenti, i quali organizzano e dirigono le attivita` secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita` del lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro.

L`obbligo e` previsto nell`ambito dello svolgimento di attivita` in regime di appalto e subappalto. Medesimo obbligo e` disciplinato sempre dal T.u., all`articolo 21 a carico dei lavoratori autonomi.

Si tratta, in particolare, dei componenti dell`impresa familiare, dei lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, dei coltivatori diretti del fondo, dei soci di societa` semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e piccoli commercianti.

Tutti questi lavoratori, stabilisce il T.u., devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le proprie generalita`, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita` in regime di appalto o subappalto.

Il provvedimento contro le mafie, la legge n. 136/2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196/2010, integra le predette disposizioni del T.U. sicurezza prescrivendo altre informazioni da dettagliare sulla tessera di riconoscimento.

Quest`ultima, in base all`articolo 5 della predetta legge, nel caso di tessera destinata ai lavoratori di imprese, deve contenere oltre agli elementi gia` previsti anche la data di assunzione nonche`, nelle ipotesi di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di lavoratori autonomi, inoltre, lo stesso articolo 5 stabilisce che la tessera contenga pure l`indicazione del committente. Come accennato, l`integrazione delle informazioni, sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi, dovra` avvenire a partire dal prossimo 7 settembre, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni contro le mafie.

Il T.U. sicurezza disciplina la tessera di riconoscimento in due momenti: come obbligo, per i datori di lavoro, di fornirla ai propri lavoratori e come obbligo per gli stessi lavoratori di esporla.

In dettaglio l`obbligo di munire il proprio personale di tale tessera e` previsto a carico delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, nell`ambito dello svolgimento di attivita` in regime di appalto o subappalto.

Stesso obbligo (cioe` di esporre la tessera di riconoscimento) vige anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita` nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

A carico dei datori di lavoro e dirigenti che non provvedono alla fornitura, al personale, della tessera di riconoscimento e` prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

I lavoratori che non espongono la tessera di riconoscimento sono puniti con la stessa sanzione, ma d`importo da 50 a 300 euro. Quest`ultima sanzione e` prevista anche a carico dei lavoratori autonomi che non provvedono a munirsi di tessera. 
 
 Fonti: Ance e Italia Oggi

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