Case fantasma, ultimi giorni per regolarizzarle

In un provvedimento dell’Agenzia del Territorio i criteri per l’assegnazione della rendita catastale d’ufficio e l’ammontare delle spese a carico di chi non ha risposto neanche all’ultima chiamata per la registrazione spontanea degli immobili “fantasma” individuati dall’Agenzia.

Case non denunciate o lavori edilizi che hanno modificato l’appartamento o la destinazione d’uso del fabbricato possono essere regolarizzati al Catasto, infatti, fino al 30 aprile, dopodiché il Territorio provvederà di sua iniziativa ad attribuire una rendita provvisoria sulla base dei controlli e degli accertamenti effettuati, i cui costi ricadranno sul titolare dei diritti reali dell’immobile nascosto al fisco.

Gli arretrati da pagare partiranno dal 1° gennaio 2007, compresi quelli relativi a Irpef e Ici, a meno che non si riesca a dimostrare che la costruzione risale a un periodo successivo.
 
L’abc della rendita presunta
Il provvedimento del Territorio indica il procedimento che i funzionari del Catasto, affiancati dai geometri che hanno offerto la loro collaborazione gratuita all’Amministrazione, seguiranno per determinare il valore presunto delle “case fantasma”.
 
Innanzitutto occorre definire classe e consistenza dell’immobile, in pratica di che tipo di costruzione si tratta e quanti sono i locali che la compongono.
 
Il punto di partenza sono gli accertamenti tecnici, le foto aeree, le informazioni fornite dai Comuni, le notizie, insomma, che collocano il fabbricato in una precisa categoria. La classe sarà quella mediana della categoria ovvero quella superiore fra le due intermedie, in caso di numero pari di classi. La classe non va definitiva per le unità censite nei gruppi speciale e particolare (alberghi o stazioni, ad esempio).
 
Anche la valutazione della consistenza prende il via dagli stessi elementi utilizzati per definire la classe.
In caso di fabbricati del gruppo A della tabella delle categorie catastali (in linea di massima abitazioni) il numero dei locali “fantasma” è calcolato sulla base del rapporto tra la superficie complessiva della casa e la superficie media del vano catastale riferito agli immobili della stessa zona.

La regola cambia per le unità immobiliari appartenenti al gruppo B (scuole, caserme, ospedali, uffici pubblici, eccetera). In tale ipotesi, per la consistenza, espressa in metri cubi, si tiene conto anche dell’altezza media dei fabbricati.
 
Tutto pronto per il calcolo
Definite classe e consistenza, si può procedere al calcolo della rendita presunta:
– per le categorie ordinarie (A, B, e C) bisogna moltiplicare la consistenza ricavata per la tariffa della classe individuata seguendo il procedimento sopra descritto
– per le categorie a destinazione speciale o particolare (D ed E) basta applicare al valore dell’immobile il saggio di redditività pari al 2% in caso di unità appartenenti al gruppo D, del 3% per quelle del gruppo E. Il valore si ricava, spiega il provvedimento, “moltiplicando la consistenza (…), per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989”.
 
Chi non denuncia, paga
Dopo il 30 aprile, l’Agenzia del Territorio passerà ai controlli serrati per togliere il lenzuolo agli immobili non ancora denunciati al Catasto. Chi non avrà provveduto a regolarizzare spontaneamente, incorrerà in sanzioni (da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.066) e dovrà rimborsare l’Amministrazione anche per le spese sostenute a causa della sua inadempienza. I costi sono quelli della tabella allegata al provvedimento.

Previsto uno sconto, se l’aggiornamento catastale è stato avviato dopo il 30 aprile, ma prima dell’inserimento negli atti della rendita presunta da parte dell’ufficio provinciale del Territorio. In questo caso, oltre alle sanzioni, sono dovute le spese indicate alla lettera A della tabella (130 euro per le “spese generali e di predisposizione dell’istruttoria”) e quelle connesse alle attività svolte.
 
La notifica degli avvisi di accertamento catastale relativi all’attribuzione della rendita presunta non avviene per posta, ma con l’affissione all’albo pretorio del Comune.

 Fonte: Fisco Oggi

 

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