Cessione di cubatura, è possibile fra fondi contigui di Comuni diversi?

L’atto di asservimento dei suoli comporta la cessione di cubatura tra fondi contigui ed è funzionale ad accrescere la potenzialità edilizia di un’area per mezzo dell’utilizzo della cubatura realizzabile in una particella contigua e del conseguente computo anche della superficie di quest’ultima, ai fini della verifica del rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria.

Dal punto di vista urbanistico, i caratteri e gli effetti dell’asservimento sono stati precisati dalla giurisprudenza nel senso che i fondi non debbono necessariamente essere adiacenti, potendo la computabilità di più particelle intendersi nel senso dell’effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti per raggiungere la cubatura desiderata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 6734 del 30 ottobre 2003 e sent. n. 400 del 1° aprile 1998).

È stato, inoltre, ritenuto ammissibile l’asservimento, allo scopo di raggiungere una più consistente volumetria edificabile, di un’area ad un’altra, ancorché tra i due fondi interpongano una strada o un fosso di scolo delle acque (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 26 del 4 gennaio 1993).

Il dato che caratterizza l’istituto dell’asservimento va rinvenuto nella sostanziale neutralità per il comune, ai fini del corretto sviluppo della densità edilizia per come configurato negli atti pianificatori, della materiale collocazione dei fabbricati, giacché, per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando del tutto indifferente, l’effettiva ubicazione degli edifici all’interno del comparto, fatti salvi, ovviamente, il rispetto delle distanze e di eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti.

Proprio lo stretto e inscindibile legame tra atti di asservimento e rispetto delle prescrizioni della normativa urbanistica, quale espressione del governo e della pianificazione del territorio comunale induce a ritenere non ammissibili ai fini del rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia edilizia – atti di asservimento tra terreni ubicati in comuni diversi.

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