Cessione immobili a favore di un ente pubblico

L’imposta sul valore aggiunto è fissata al 20% per la vendita di un immobile strumentale a favore di un ente pubblico che opera al di fuori dell’esercizio di una attività imprenditoriale.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 393/E del 20 ottobre scorso. 

Con il documento l’Agenzia risponde all’interpello posto da una società che nel 2006 aveva chiesto di conoscere il regime tributario da applicare alla cessione, a favore di una Regione, di un complesso immobiliare composto da un edificio strumentale, classificato come D/1, e da un appartamento di categoria A/3, dichiarato di interesse storico architettonico.

Il Dpr 633/72 stabilisce che le cessioni di fabbricati strumentali per natura sono esenti dall’Iva. Prevede però delle ipotesi di imponibilità, come il caso che il cessionario non operi nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

In questo caso, dato che l’immobile era stato acquistato dalla regione al di fuori dalle attività imprenditoriali, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata nel senso dell’imponibilità dell’operazione. Trattamento simile vale per le cessioni a favore di soggetti che non hanno diritto alla detrazione di imposta.
 
Il fatto che l’immobile sia di interesse storico e che la cessione abbia rispettato o meno il diritto di prelazione è irrilevante, secondo l’Agenzia, ai fini tributari, dal momento che tende solo a favorire l’acquisizione di immobili considerati di pubblico interesse. L’assoggettamento all’Iva è previsto anche per i procedimenti di espropriazione per utilità pubblica.

È prevista invece l’esenzione dall’Iva per la contestuale cessione di una unità abitativa che non costituisce pertinenza dell’edificio strumentale. A questo tipo di transazione viene invece applicata l’imposta proporzionale di registro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico