Codice Appalti: chiarimenti dell’Autorità ai Lavori pubblici

Con il comunicato n. 54 del 15 ottobre scorso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta fornendo alcuni criteri interpretativi per l’applicazione del terzo decreto correttivo al Codice dei contratti, entrato in vigore.

In merito alla disciplina del sistema di qualificazione, l’Autorità precisa che l’art. 2, comma 1, lett. vv), punto 3) del d.lgs. n. 152/2008, nel modificare l’articolo 253 del Codice dei contratti, introduce una norma di carattere transitorio, fino al 31 dicembre 2010.
Tale norma consente alle imprese di dimostrare alcuni dei requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, facendo riferimento a un lasso temporale più ampio dei cinque anni anteriori alla data di stipula del contratto, sinora previsti.

Per una comprensione più chiara della norma e della sua applicazione corretta e omogenea, l’Autorità fornisce le seguenti indicazioni:

– il miglior quinquennio economico, da utilizzare per la dimostrazione di cifra d’affari, adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo, deve essere prescelto dall’impresa e deve essere unico per i tre suddetti requisiti;

– devono essere presi, in ciascuno degli anni prescelti dall’impresa, i dati che concorrono alla dimostrazione del costo dell’attrezzatura tecnica (ammortamenti, canoni di locazione finanziaria, canoni di noleggio e ammortamenti figurativi) così come esclusivamente al quinquennio prescelto devono riferirsi i versamenti per la dimostrazione del costo del personale;

– il capitale netto che serve a dimostrare l’adeguata capacità economica e finanziaria limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, è riferito “all’ultimo bilancio approvato”, nel senso che il capitale netto deve essere quello dell’ultimo bilancio – in senso temporale – approvato e depositato dall’impresa, e non può riferirsi al bilancio più recente considerato tra quelli utilizzati nell’ambito del miglior quinquennio prescelto dall’impresa. 

Sull’istituto dell’incremento convenzionale premiante, di cui all’art. 19 del DPR 34/2000, l’Autorità chiarisce che anche il capitale netto deve essere comunque riferito all’ultimo bilancio approvato e depositato.

Sui lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (categoria OS2), necessari per la dimostrazione del requisito speciale dell’adeguata idoneità tecnica,  precisa che i lavori, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. n. 294/2000, sono quelli riferiti al decennio antecedente.

In merito ai contratti di attestazione in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2008 (17 ottobre 2008), le imprese interessate devono fare espressa richiesta alla Soa di applicazione della nuova disciplina transitoria.
In tal caso, il contratto decorre, ad ogni effetto di legge, dalla data del 17 ottobre 2008.

Di conseguenza, il decennio di riferimento per i lavori e il miglior quinquennio di riferimento per la cifra d’affari, l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e l’adeguato organico medio annuo sono entrambi riferiti al decennio antecedente a tale data.

Nel comunicato l’ente spiega che le disposizioni del terzo decreto correttivo non si applicano alla verifica triennale delle attestazioni già rilasciate e vigenti alla data del 17 ottobre 2008.
In sede di verifica triennale, pertanto, i requisiti dell’attrezzatura tecnica e dell’organico da valutare sono quelli del quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine triennale e non quelli relativi ai cinque migliori anni dell’ultimo decennio.

Infine precisa che la data del 31 dicembre 2010, indicata dal legislatore come termine finale per l’applicazione di questa disciplina di favore in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, si riferisce alla stipula del contratto di attestazione tra l’impresa e la Soa.

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