Compravendite: stop al "valore normale"

Eliminazione delle disposizioni introdotte dal decreto “Visco-Bersani“, in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al “valore normale“ dei fabbricati ceduti.

Questo il contenuto di uno specifico emendamento presentato dal Governo nel corso della discussione parlamentare del Disegno di Legge Comunitaria 2008, attualmente all`esame della Commissione Politiche dell`Unione Europea del Senato, in prima lettura.

Tale emendamento (la cui approvazione dovrebbe avvenire la prossima settimana) recepisce pienamente le richieste dell`ANCE che, anche attraverso la presentazione di una formale denuncia presso la Commissione Europea, ha sin dall`origine richiesto l`abrogazione di tale disposizione, che viola la normativa europea in materia di IVA, in virtu` della quale la base imponibile e` comunque costituita dal corrispettivo esposto in fattura e non da un valore predeterminato sulla base di dati statistici (quotazioni dell`Osservatorio del Mercato Immobiliare dell`Agenzia del Territorio – OMI).

In sostanza, con la definitiva approvazione della Legge Comunitaria 2008, l`eventuale scostamento tra il corrispettivo dichiarato ed il “valore normale“, determinato dalle stime dell`Agenzia del Territorio, rappresentera` un mero indizio (presunzione semplice), che non potra` piu` legittimare accertamenti automatici in capo alle imprese.

Il decreto "Visco-Bersani" ha previsto la possibilita` di procedere alla rettifica automatica delle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte sul reddito, qualora, nelle compravendite immobiliari, il corrispettivo dichiarato nell`atto risulti inferiore al "valore normale", individuato (con il successivo Provvedimento ministeriale del 27 luglio 2007), nelle quotazioni dell`Osservatorio del Mercato Immobiliare dell`Agenzia del Territorio – OMI.

Inoltre, e` stato ulteriormente previsto che, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il "valore normale" non puo` essere inferiore all`ammontare del mutuo o del finanziamento erogato (art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006).

Attualmente, questa modalita` d`accertamento e` disciplinata:
– ai fini IVA, dall`art.54 del D.P.R. 633/1972, in base al quale «per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova … s`intende integrata anche se l`esistenza delle operazioni imponibili o l`inesattezza delle indicazioni …. sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni»;
– ai fini delle imposte sul reddito, dall`art.39 del D.P.R. 600/1973, in virtu` del quale «per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova … s`intende integrata anche se l`infedelta` dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni».

L`emendamento presentato dal Governo, riscrivendo entrambe le suddette disposizioni, elimina, sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito, qualsiasi riferimento al “valore normale“ quale strumento accertativo.

Allo stesso modo, per coordinamento normativo, l`approvazione dell`emendamento comportera` anche l`inapplicabilita` della norma che, ai fini IVA, stabilisce che, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il “valore normale“ non possa essere inferiore all`ammontare del mutuo o del finanziamento erogato (art.35, comma 23-bis, della legge 248/2006).
 
 
Fonte: www.ance.it

 

 

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