Comunicazione di inizio lavori semplice (CILS): ecco tutti gli adempimenti

Che cos’è la CILS e quali sono gli adempimenti da soddisfare per la corretta presentazione di questa tipologia di comunicazione? Ecco in sintesi le risposte a questi due interrogativi.

Interventi realizzabili attraverso la CILS
In primo luogo va detto che la Comunicazione di inizio lavori semplice (CILS) si configura alla stregua di una comunicazione preventiva mediante la quale è possibile realizzare piccoli interventi senza uno specifico titolo, compatibilmente con le prescrizioni e gli adempimenti particolari imposti dagli strumenti urbanistici redatti dalle amministrazioni comunali.

Attraverso la CILS è possibile effettuare un cospicuo numero di interventi edilizi. Ecco una sintesi della lista prevista dal Testo Unico dell’Edilizia:
– interventi di manutenzione ordinaria;
– interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di manufatti idonei ad alterare la sagoma dell’edificio;
– edificazione di serre mobili stagionali;
– opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico (ed eccezione della ricerca di idrocarburi);
opere interne (rifacimento intonaci, tinteggiature, riparazione pavimenti e rivestimenti, sostituzioni di sanitari, riparazioni varie);
opere esterne (rifacimento impermeabilizzazioni, manutenzione e rifacimento di intonaci, tinteggiature delle facciate utilizzando medesimi materiale e stessi colori preesistenti, ripristino cornicioni, riparazioni infissi, ecc.).

Per gli inteventi più complessi è invece necessario presentare la CILA: per una rapida carrellata degli interventi in edilizia per cui è necessaria la Comunicazione di inizio lavori asseverata leggi l’articolo CILA: ecco tutti gli interventi realizzabili su Ediltecnico.it.

I 5 requisiti da soddisfare per la presentazione
Per presentare in maniera corretta la Comunicazione di inizio lavori semplice (CILS) è necessario ottemperare ad una serie di requisiti. Bisogna pertanto indicare:
– la data di inizio dei lavori;
– la tipologia di opera che si intende realizzare (compresa nell’elenco di cui sopra);
– la peculiare modalità di realizzazione: in economia oppure tramite impresa specializzata ( in quest’ultimo caso va allegata anche copia del DURC);
– l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, con riferimento al rispetto delle normative di settore;
documentazione tecnica varia.

Pertanto per i piccoli interventi (facenti parte, in soldoni, dell novero delle attività edilizia libera) è necessario presentare allo Sportello unico per l’edilizia questa Comunicazione.

Fonte: Ediltecnico.it

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