Costi di costruzione e parcheggi: il TAR Calabria chiarisce un caso

In che modo il Comune deve definire il computo della liquidazione degli oneri concessori in merito ad un intervento edilizio? Può eventualmente computare anche i volumi destinati a parcheggi obbligatori?

La questione si è posta proprio all’interno di un caso concreto, e su di esso si sono pronunciati recentemente i giudici del TAR Calabria (nella sentenza n. 1399 del 4 settembre 2014). A parere del tribunale amministrativo calabrese il Comune non può effettuare questo computo: infatti i volumi destinati a parcheggi obbligatori ad uso privato (di cui all’art. 41-sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150), legati all’immobile principale da un nesso di inscindibilità in forza del quale di essi non possa disporsi separatamente, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione, come già chiarito in precedenza dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6033/2012.

Nelle vicende che hanno originato la specifica fattispecie analizzata dal TAR Calabria, la società costruttrice aveva infatti contestato la liquidazione impugnando l’atto comunale. Per comprendere gli snodi giurisprudenziali che hanno condotto i giudici a dirimere la questione in questo modo consulta il quesito risolto intitolato Costo di costruzione e parcheggi obbligatori.

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