Decentramento del catasto

L’Anci e i comuni (quasi 2.500 i comuni inseriti nella prima mappatura e dunque controinteressati) sono intenzionati ad impugnare la sentenza n. 4259 del T.A.R. Lazio che ha disposto l’annullamento di quella parte del d.P.C.M. del 14 giugno 2007 che disponeva, fra le funzioni e i processi catastali gestibili in forma diretta da parte dei comuni, la "definizione dell’aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte ovvero sulla base di adempimenti di ufficio".
"Impugneremo al Consiglio di Stato la sentenza – afferma Flavio Zanonato, Sindaco di Padova e Responsabile delle politiche per il decentramento del catasto – in quanto riteniamo le motivazioni del T.A.R. Lazio fondate su una erronea interpretazione della volontà del legislatore che, nel 2006, modificando l’articolo 66, comma 1 lettera a) del 112/98 puntualizza che ai Comuni sono trasferite le funzioni amministrative relative alla conservazione, utilizzazione e all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali".

Tale modifica non può che interpretarsi, secondo i giudici amministrativi, come una volontà del legislatore di limitare l’operazione di decentramento ad una attribuzione ai comuni di una funzione esclusivamente istruttoria e partecipativa nel settore, "ma di certo non decisoria e provvedimentale".

"A nostro avviso – afferma Zanonato – la ratio della norma va in senso opposto a quello indicato dal T.A.R. Lazio. Per due ordini di motivi: il primo è che tale interpretazione tradirebbe la ratio dell’intero processo di decentramento del catasto che non è una delega all’esercizio di una funzione ma attribuzione di una funzione amministrativa che non può non sostanziarsi in compiti anche decisori e provvedimentali; il secondo è che proprio il legislatore del 2006 ha voluto dare un impulso decisivo al decentramento delle funzioni catastali ai comuni e lo ha fatto valorizzandone il ruolo e le competenze  pur garantendo allo Stato, attraverso l’attribuzione all’Agenzia del territorio del compito di individuare criteri e procedure di definizione dei classamenti e degli estimi catastali, la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni".

"Rimane quindi nella responsabilità dell’Agenzia – sottolinea – la verifica ed il controllo dell’esatta e non discrezionale applicazione dei suddetti criteri e procedure. Fermo restando dunque che, per le altre possibili forme di gestione non oggetto di annullamento, è possibile e anzi necessario andare avanti".
"L’Anci – conclude Zanonato – continuerà a difendere, in secondo grado, gli interessi di quei comuni che hanno deliberato di assumere la funzione catastale per partecipare al processo di determinazione degli estimi catastali attraverso la definizione dell’aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti di ufficio".

(La Gazzetta degli Enti Locali del 21/5/2008)

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