Decreto del Ministero delle Infrastrutture 26 marzo 2008

Con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture 26 marzo 2008 nella Gazzetta Ufficiale n. 115 dello scorso 17 maggio, è partito il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, in seguito a una sentenza del Tar Lazio – su ricorso della regione Umbria – che ha annullato il decreto ministeriale 8 marzo 2006, che riguardava il Completamento del programma innovativo in ambito urbano Contratti di quartiere II.

L’annullamento del decreto ha avuto come principale conseguenza la destinazione di euro 311.455.000,00 che erano stati stanziati dal dm 08/03/2006. Considerato un accantonamento pari al 10 % da ripartire come finanziamento aggiuntivo con modalità da stabilire (nel successivo decreto), la disponibilità residua da destinare è di euro 280.309.500,00, con i quali è stato attivato il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile finalizzato ad aumentare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile e a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo. Gli alloggi devono essere realizzati mediante iniziative attivate sia da operatori pubblici (comuni ed ex Iacp comunque denominati) che da operatori privati (imprese, cooperative, fondazioni, ecc.) da destinare:
– alle fasce sociali in possesso dei requisiti per l’accesso al sistema dell’edilizia residenziale pubblica;
– a categorie di cittadini che superano i limiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica ma che si trovano comunque in condizioni di disagio abitativo (destinando, a tal fine, una quota non inferiore al 50 per cento del costo complessivo di ciascuna proposta).

Uno degli obiettivi, è quello di contribuire all’incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati mediante la realizzazione di urbanizzazioni secondarie a servizio delle unità abitative da realizzare o recuperare.

I programmi sono predisposti direttamente dai comuni e devono possedere irrinunciabilmente le seguenti caratteristiche:

– conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito di intervento all’interno del quale le opere da finanziarie siano inserite in un sistema di relazioni disciplinato da piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente);
– ciascuna proposta di intervento potrà essere oggetto di cofinanziamento pubblico (Stato/regione) fino ad un massimo di 10 milioni di euro;
– il costo complessivo di ciascun programma non potrà essere inferiore a 1,5 milioni di euro nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e a non meno di 5 milioni di euro per i comuni superiore a 15.000 abitanti;
– gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla vigente normativa. Andranno perciò ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile.

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