Detrazione 55%, non si perde se si invia la comunicazione in ritardo all’Enea

Con una FAQ pubblicata sul sito ufficiale l’Enea ha precisato che per chi avesse dimenticato di inviare i modelli, entro tre mesi dalla fine dei lavori per la riqualificazione energetica degli edifici, non fa automaticamente decadere il diritto di usufruire della detrazione 55%.

Per non perdere il diritto a godere della detrazione 55% l’ENEA ribadisce che l’invio della documentazione venga eseguita entro il 30 settembre 2013.

“L’art. 2 del d.l. 16/2012 (convertito in legge 44/2012) recita: “La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

Sulla sanzione da versare, l’Enea consiglia di chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate anche attraverso il loro numero verde 848 800444.

Fonti: Enea e Ediltecnico

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