Detrazione del 36%

Ai fini della detrazione Irpef del 36%, le rate di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore si trasmettono per i rimanenti periodi d`imposta all`acquirente persona fisica, non solo in caso di cessione dell`intero immobile ristrutturato, ma anche qualora l`acquirente di una quota della proprieta` diventi proprietario esclusivo dell`immobile oggetto degli interventi.

Così ha chiarito l`Agenzia delle Entrate, con la R.M. 77/E del 24 marzo 2009, in cui viene affrontata nuovamente l`ipotesi di trasferimento delle quote di detrazione Irpef del 36%, nel caso di cessione di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione agevolati.

"Nella fattispecie in esame – sottolinea l’Ance in una nota -, l`Agenzia chiarisce se a seguito della cessione di una quota di proprieta` di un immobile residenziale, su cui sono stati realizzati lavori di ristrutturazione per cui si sta fruendo della detrazione Irpef del 36%, il venditore possa continuare a valersi del suddetto beneficio o, se, invece, le rate residue si trasferiranno di diritto in capo all`acquirente, che diventera` proprietario esclusivo dell`immobile".

"In merito, – aggiunge l’associazione – si ricorda che l`art. 1, comma 7 della Legge n. 449/1997, istitutiva della detrazione del 36%, stabilisce che la vendita dell`unita` immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati comporta il trasferimento delle quote di detrazione, non utilizzate in tutto o in parte dal venditore, all`acquirente persona fisica della medesima unita` immobiliare.

L’Ance fa notare che sul tema, con 2 successive pronunce, la circolare. 95/E del 12 maggio 2000 e la C.M. n.24/E del 10 giugno 2004 l`Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel caso in cui sia trasferita solo una quota della proprieta` dell`abitazione, la detrazione non si trasmette all`acquirente ma permane in capo al venditore, in quanto tale trasferimento si verifica solo in caso di cessione dell`intero immobile.

E sottolinea che sempre nella circolare 95/E/2000, viene precisato che, qualora il trasferimento riguardi una porzione dell`immobile autonomamente accatastata, l`acquirente potra` subentrare al cedente nel diritto alla detrazione spettante, in proporzione alla misura dell`unita` immobiliare ceduta.

"In sostanza, come precisato anche nella R.M. 77/E/2009 in commento, – conclude – in tutti i casi in cui si realizza un frazionamento del diritto di proprieta`, l`Agenzia delle Entrate ha negato il trasferimento all`acquirente delle rate di detrazione non utilizzate dal venditore, proprio al fine di evitare arbitrari spostamenti del diritto alla detrazione.

Diversamente, il trasferimento di una quota di proprieta` dell`immobile ristrutturato che comporti il consolidamento dell`intera proprieta` in capo all`acquirente e` assimilabile alla cessione dell`intera unita` immobiliare, pertanto riconducibile al dettato di cui all`art. 1, comma 7, della legge n. 449/1997".

Fonte: www.ance.it

 

 

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