DIA, il Comune non può rispondere oltre il termine dei 30 giorni

Non va oltre il termine dei 30 giorni  il potere inibitorio o sanzionatorio che il Comune può esercitare dalla presentazione della denuncia di inizio attività da parte del privato.

Ad affrontare la questione ci hanno pensato i giudici del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5751 del 14 dicembre 2012.

Secondo  l’articolo 23 del d.P.R. 380/2001, l’amministrazione locale, in caso di dichiarazione presentata in assenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti “può esercitare il potere inibitorio nel termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, che, a sua volta, deve precedere di almeno trenta giorni l’inizio concreto dell’attività edificatoria”. Oltrepassato questo termine di tempo, l’ente  può fare unicamente ricorso al potere di autotutela.

Fanno eccezione le misure sanzionatorie volte a perseguire le dichiarazioni false o mendaci,  le attività svolte in contrasto con la normativa vigente, così come restano impregiudicate le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo previste dalla disciplina di settore.

I giudici di Palazzo Spada sono intervenuti sul caso di un Comune che, dopo più di sessanta giorni dalla presentazione del titolo abilitativo, aveva comunicato al privato “la non procedibilità della Dia” e la diffida ad intraprendere i lavori previsti. La stessa amministrazione locale ha disposto, con un’ordinanza successiva, di demolire le opere che il privato, trascorsi i 30 giorni previsti, aveva iniziato a realizzare.

Secondo la Corte i provvedimenti del Comuni sono illegittimi e l’amministrazione avrebbe dovuto piuttosto esercitare il proprio potere di autotutela, non discostandosi da quanto avevano stabilito i giudici nella sentenza n. 15 del 2011 in adunanza plenaria.

Il Consiglio di Stato non contesta il fatto che l’amministrazione conservi poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori, se difettano i presupposti per la Dia, ma puntualizza il fatto che tali poteri vadano esercitati nella forma dell’autotutela.

Fonte: Ance

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