Distanza dai cimiteri e case sparse: un caso concreto

Assume rilievo il caso di un proprietario di immobile posto nella vicinanze di un cimitero: di fronte alla decisione assunta dal Consiglio comunale di ampliare il cimitero locale, riducendo il limite della distanza dalle mura del cimitero alla sua abitazione, a circa 30 metri, anziché rispettare il limite dei 50 metri previsto dalla legge, impugna la delibera dinanzi al giudice amministrativo. Il Comune sostiene che il limite dei 50 metri vale per il centro abitato e non anche nell’ipotesi (nella quale rientra l’immobile della controparte) di case sparse.

Chi è dalla parte della ragione in tale circostanza? L’utente privato e non il Comune, come segnalato recentemente dal TAR Lazio, sez. Latina, nella sent. 23 maggio 2017 n. 329. La disciplina regolante la fattispecie deve essere rinvenuta nell’articolo 338, commi 1 e 4, r.d. n. 1265 del 1934. Questa è infatti la norma che disciplina le distanze tra cimiteri e fabbricati e l’ampliamento dei cimiteri preesistenti, autorizzando il consiglio comunale a realizzare l’ampliamento all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri a condizione che sia comunque garantita la distanza di 50 metri dal centro abitato e nel presupposto che sussistano le due condizioni indicate (impossibilità di provvedere altrimenti ovvero separazione dell’impianto cimiteriale dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari).

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