Distanze minime, deroga se l’intervento elimina le barriere architettoniche

La giurisprudenza è tornata recentemente ad occuparsi delle distanze minime, pronunciandosi riguardo all’installazione di un ascensore in un giardino condominiale senza rispettare i 3 metri di  distanza rispetto alel vedute degli altri condomini.

Questi ultimi lamentavano il mancato rispetto della distanza ma anche la lesione del decoro architettonico.

Dopo una prima sentenza del tribunale che ha dato ragione alla condomina che aveva fatto installare l’ascensore, la Corte d’appello ha accolto il ricorso degli altri abitanti dell’edificio.

Il 3 agosto scorso con la sentenza n. 14096 i giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto che l’installazione dell’ascensore sia stato volto  volti alla eliminazione delle barriere architettoniche e “l’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento, sia cioè assimilabile, quanto ai principi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari”.

La Suprema Corte ritiene, quindi,  che l’installazione possa avvenire anche in deroga alla normativa sulle distanze minime.

 

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