DURC, chiarimenti dall’Inail

Con la nota n. 2029 del 21 marzo 2012, l’Inail ha fornito precisazioni sul procedimento per il pagamento da parte della stazione appaltante delle inadempienze contributive dell’operatore economico.

L?Inail spiega che l’inadempienza contributiva indicata nel Durc  riguarda qualsiasi soggetto, sia persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e che, ai fini del Durc, sia tenuto all’obbligo assicurativo nei confronti di Inail ed Inps e, nel caso di imprese edili, anche nei confronti della Cassa edile.

E precisa che il termine “contratto pubblico” comprende tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati ad una procedura di evidenza pubblica e disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo.

Per quel che riguarda la procedura l’Inail specifica che la stazione appaltante, ricevuto il Durc attestante l’irregolarità, deve comunicare alla sede Inail che ha accertato l’inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo.

Questa comunicazione deve essere effettuata utilizzando un facsimile appositamente predisposto, dove la stazione appaltante deve indicare l’importo che intende versare all’Inail.IstruttoriaRicevuta la richiesta della stazione appaltante, la sede Inail verifica tempestivamente l’attualità dell’inadempienza contributiva attestata sul Durc al fine di tenere conto di eventuali pagamenti o di variazioni relative al dovuto intervenuti tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione preventiva.

Inoltre, la stessa sede Inail dovrà comunicare al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice Iban e, se nel frattempo l’inadempienza Inail si è ridotta rispetto all’importo indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione preventiva, comunicare anche il minor ammontare del debito contributivo ancora da versare all’Inail.

Fonte: CasaeClima

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