Durc: nuovi chiarimenti

Lo scorso 4 febbraiola Direzione Centrale Rischi dell’INAIL ha inviato la circolare “Durc –Obbligo di richiesta da parte delle Stazioni appaltanti", alle strutture centrali e territoriali, intervenendo con alcuni chiarimenti sul problema legato all’applicazione dell’articolo 16, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L’Inail spiegache con tale legge viene stabilito che “in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.

Nella circolare viene anche precisato che:
– l’obbligo di richiedere il DURC, negli appalti pubblici, è a carico, esclusivamente, delel stazioni appaltanti;
– le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di utilizzare, esclusivamente, la procedura telematica;
– le stazioni appaltanti che sono in possesso di una casella di posta elettronica certificata possono ricevere il DURC all’indirizzo PEC indicato in fase di richiesta.

Circolare 4 febbraio

Fonte: www.inail.it

 

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