E’ possibile vincolare paesaggisticamente un intero comune?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4429 della Sez. VI del 21 luglio 2011 ha confermato l’indirizzo secondo cui lo Stato ha il potere di porre un vincolo paesaggistico sull’intero territorio di un comune (Cons. Stato, IV, 6 dicembre 1985, n. 596; VI, 4 aprile 1997, n. 553; IV, 20 marzo 2006, n. 1470).

Certamente, come affermano i giudici di Palazzo Spada, il provvedimento con il quale si impone un vincolo paesaggistico ambientale, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sull’intero territorio di un comune, deve essere motivato sulla base di concreti e specifici indici dell’interesse paesistico dominante e non già con riferimento ad un mero rapporto di vicinanza delle aree più urbanizzate rispetto a quelle di più diretto ed immediato rilievo paesistico.

Il decreto di vincolo non potrà certamente imporre limiti su di un intero territorio comunale, qualora il provvedimento sia motivato con richiamo a ragioni ed apprezzamenti che, per la loro genericità, potrebbero giustificare l’imposizione del vincolo in questione su qualsiasi territorio dello Stato.

Nel caso all’esame del Consiglio di Stato risultava che le complessive caratteristiche della zona da sottoporre a vincolo, la sua morfologia, l’alternanza nel paesaggio rurale di coltivazioni miste, aree boschive, presenze di antichi tratturi, nonché la rilevanza di un antico e noto complesso monumentale romanico, mostravano l’assenza di “irragionevolezza di una siffatta estensione, né difetto di motivazione”. 

Peraltro, sostiene il Consiglio di Stato, l’adozione del vincolo e le condizioni e i termini di tale adozione rientrano nell’ambito dell’insindacabile discrezionalità tecnica che presiede all’attività amministrativa (su cui v. ad es. Cons.  Stato, VI, 22 marzo 2005, n. 1186; ma anche VI, 22 dicembre 1993, n. 1022).

Inoltre, aggiungono i giudici, non è possibile, senza superare i limiti propri del giudizio di legittimità, isolare singole aree comprese nella bellezza d’insieme e verificare se vi siano specificamente riferibili le caratteristiche indicate dall’amministrazione, con riferimento alla bellezza d’insieme, nella motivazione del provvedimento (Cons.  Stato, IV, 20 marzo 2006, n. 1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106).

Il fatto dell’antropizzazione, ritengono i giudici nella sentenza in commento, o meglio della presenza di precedenti interventi edilizi, non solo non è ostativo al vincolo, ma anzi, per costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che, se ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell’art. 9 Cost. per il paesaggio.

Per il Consiglio di Stato, quindi, il vincolo paesaggistico non è, per sua natura, volto alla sola tutela delle bellezze di natura, ma anche del lascito storico ed architettonico sul paesaggio.

News di P. Costantino e P. De Maria tratta da L’Ufficio Tecnico

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