Edilizia: benefici contributivi dell’11,50%

Con la nota n. 9611 del 19 dicembre scorso, l’Inail ha fornito le istruzioni operative sull’applicazione dello sconto dell’11,50% riconosciuto ai datori di lavoro delle imprese edili per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

In particolare, sottolinea l’Ance in un comunicato, la nota ricorda che l’agevolazione spetta ai datori di lavoro che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Per dimostrare l’assenza delle condanne, i datori di lavoro devono inviare alla sede Inail competente territorialmente, entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione, l’apposita autocertificazione, allegata alla nota in commento, così come previsto dall’art. 36 bis della L. n. 248/06.

Per usufruire dei benefici contributivi, tra cui lo sconto in parola, il D.M. 24 ottobre 2007 ha previsto che i datori di lavoro, tra l’altro, debbano autocertificare l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Inoltre la circolare ministeriale n. 34/2008 ha disposto che i datori di lavoro siano tenuti ad inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro il modulo di autocertificazione che attesti l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro entro il 30 aprile 2009.

Lo sconto dovrà essere applicato ai relativi premi e fruito solo in regolazione dell’anno 2008.

Fonte: www.ance.it

 

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