Edilizia: bonus prima casa

Ai fini dell`agevolazione per l`acquisto della prima casa, la superficie massima consentita di 240 mq deve essere determinata tenendo conto di tutta l`area interna comprensiva di muri perimetrali, tramezzi interni e zona camino. Così ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 44/3/08, depositata in segreteria il 10 luglio scorso.

Confermando la decisione dei colleghi di primo grado, i giudici hanno negato le agevolazioni fiscali richieste per l`acquisto della prima casa, che competono in presenza di particolari condizioni soggettive e oggettive e che consentono l`applicazione di minori aliquote da calcolare sul trasferimento.

Oggetto dell`agevolazione deve essere una casa di abitazione non di lusso sulla base dei criteri di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969. Negli articoli da 1 a 7 tale decreto individua le singole caratteristiche in presenza di ciascuna delle quali l`abitazione e` considerata «di lusso»; nel successivo articolo 8 considera «abitazioni di lusso» le case e le singole unita` immobiliari che abbiano oltre quattro delle caratteristiche tra quelle indicate nella tabella allegata, ne determinano l`attribuzione alla categoria «di lusso», escludendo la possibilita` dell`agevolazione fiscale.

La vertenza nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate di Roma, in seguito alla segnalazione dell`Agenzia del territorio, revocava le agevolazioni richieste per l`acquisto della prima casa. Le dimensioni dell`appartamento in questione superava il limite massimo di 240 mq previsto dall`articolo 6 del dm 2 agosto 1969.

Il contribuente nel ricorso presentato sottolineava che la superficie utile complessiva dell`immobile in questione, da calcolarsi includendo solo le parti calpestabili e abitabili, era di 238 mq, quindi inferiore al limite dei 240 metri quadrati previsto dall`articolo 6 del dm 2 agosto 1969.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, ha respinto il ricorso e la Ctr del Lazio ha confermato la decisione dei giudici provinciali e rigettato l`appello del contribuente.

La commissione ha spiegato che l`articolo 5 del dm 2 agosto 1969 esclude espressamente dalla superficie utile complessiva tutte le zone esterne alla parte di immobile utilizzata per abitazione tra cui i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina.

Questa circostanza, aggiunge il collegio, «sta a significare che, al contrario, deve essere conteggiata tutta la zona interna, ivi compresi i muri perimetrali, i tramezzi interni e la zona camino perche`, concludono i giudici regionali, «il criterio seguito dalla norma non e` quello della calpestabilita` (tale caratteristica riguarderebbe anche le zone esterne) ma quello dell`appartenenza alla parte interna dell`unita` abitativa».

Fonti: www.ance.it e Italia Oggi

 

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