Edilizia: cessione di fabbricati in costruzione

La cessione di un fabbricato in corso di costruzione, ma "esistente" dal punto di vista urbanistico (cioè costituito dal rustico comprensivo di mura perimetrali delle singole unita` e di copertura), genera plusvalenza tassata ai fini Irpef, quando avviene entro cinque anni dalla sua "venuta ad esistenza".

Se invece l`edificio non può essere considerato “esistente“ sotto il profilo urbanistico, si configura una cessione di area edificabile che genera, in ogni caso, plusvalenza imponibile ad Irpef.
Cosi` ha precisato l`Agenzia delle Entrate con  la Risoluzione Ministeriale n. 23/E del 28 gennaio.

L’Agenzia ha fatto notare che l`art. 67, comma 1, lett. b del Tuir (D.P.R. 917/1986) qualifica come "redditi diversi" assoggettati ad Irpef le plusvalenze realizzate da soggetti non esercenti attivita` d`impresa con la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu` di cinque anni e, in ogni caso, quelle conseguite con la cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.

Ai fini della tassazione delle plusvalenze, se nella cessione di terreni edificabili il fattore temporale non e` rilevante, in quella di fabbricati, si deve far riferimento al periodo trascorso tra l`acquisto o la costruzione e la successiva alienazione, che deve essere inferiore ai cinque anni (decorso tale periodo, infatti, la plusvalenza non e` piu` imponibile ad Irpef).

Sugli edifici che, al momento della vendita risultino ancora in corso di costruzione, l’Agenzia ha precisato che:

1) nel caso in cui il fabbricato, sebbene non ultimato, sia comunque “venuto ad esistenza“, la relativa cessione genera plusvalenza imponibile solo se e` posta in essere entro cinque anni dalla data in cui lo stesso e` realizzato.
La “venuta ad esistenza“ del rustico (termine da cui decorrono i cinque anni) deve risultare da elementi oggettivi, quali l`accatastamento del rustico, anche se nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzione;

2) qualora invece l`edificio non sia “venuto ad esistenza“, si configura una cessione di un`area fabbricabile, per cui la relativa plusvalenza e` sempre imponibile ad Irpef prescindendo dai limiti temporali.

Fonte: www.ance.it

 

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