Edilizia, ddl sull’attività professionale

La Commissione Ambiente  della Camera dei Deputati ha avviato l`esame, in prima lettura di  alcuni disegni di legge abbinati, volti a disciplinare l`attivita` professionale di costruttore edile
(- DDL 60/C “Norme per la disciplina dell’accesso all’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia”;
DDL 496/C “Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia”;
DDL 1394/C “Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia”;
DDL 1926/C “Disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia”;
DDL 2306/C “Disposizioni concernenti l’accesso alla professione di costruttore edile”).

E’ l’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, a comunicare la notizia, mettendo in evidenza che i provvedimenti in esame prevedono anche un percorso formativo e professionale per l`acquisizione della titolarita`  dell`impresa, volto ad assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnico professionali, nonche` di capacita organizzativa e finanziaria. 

In particolare, sottolinea l’associazione, per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge 2306/C sull`accesso alla professione di costruttore edile, lo stesso prevede, tra l`altro, l`istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una sezione speciale dell`edilizia a cui sono tenute ad iscriversi le persone sia fisiche, sia giuridiche che esercitino attivita` di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, restauro e finitura di immobili e altre opere civili svolte in proprio ovvero eseguite tramite contratto di appalto o subappalto. Restano escluse le attivita` di promozione e sviluppo di progetti immobiliari.

Per l`esercizio della professione di costruttore edile, all`atto della presentazione della richiesta d`iscrizione alla sezione speciale dell`edilizia suddetta, deve essere dimostrata, tramite idonea documentazione, la disponibilita` dell`attrezzatura necessaria all`esercizio dell`attivita` edile per un valore minimo di 10.000 euro (capacita` organizzativa) e devono essere, altresi`, designati un responsabile tecnico ed un responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli artt.31 e segg. del D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza). Al riguardo e` specificato che le due qualifiche possono anche essere assunte dallo stesso soggetto.

La qualifica di responsabile tecnico, in particolare, puo` essere assunta dal titolare dell`impresa o da un suo dipendente ovvero dal consigliere di amministrazione. Lo stesso deve essere in possesso, altresi`, di requisiti morali e di idoneita` professionale specificatamente elencati.

Tra questi ultimi sono previsti, alternativamente, il diploma d`istruzione tecnica superiore o professionale o titolo equipollente, la laurea in ingegneria o architettura ovvero con indirizzo economico, gestionale, giuridico, amministrativo, l`esperienza lavorativa di trentasei mesi con la qualifica di operaio specializzato ovvero di livello superiore, nonche` la frequenza di appositi corsi di formazione ed il superamento di un esame di abilitazione.

L’Ance fa inoltre notare che i programmi dei corsi di formazione, le materie e gli enti autorizzati ad organizzarli, nonche` la costituzione della commissione per l`esame di abilitazione suddetto saranno definiti, entro quattro mesi dall`entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

E precisa che sono previste, inoltre, sanzioni amministrative nei confronti di coloro che esercitano l`attivita` edilizia senza essere in  possesso dei requisiti previsti per l`accesso alla professione.

In particolare, in caso di affidamento dei lavori a soggetti non qualificati sono previste, a carico  del committente, salvo che dimostri di aver agito in buona fede, sanzioni pecuniarie in misura pari al valore dell`opera realizzata dal soggetto non abilitato e comunque stabilita in un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 100.000 euro.

Le stesse sanzioni si applicano, altresi`, al direttore dei lavori, il quale, inoltre, se reitera le violazioni puo` essere anche sospeso dall`attivita` per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi, nonche`, in caso di subappalto, all`appaltatore, salvo che dimostri la sua buona fede.

“Al fine di assicurare il costante monitoraggio sull`attivita` delle imprese di costruzione e sul rispetto della normativa vigente in materia, viene disposto, infine- prosegue la nota dell’associazione – , che tutte le infrazioni relative al corretto svolgimento dell`attivita` sono comunicate alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

“Altre norme del testo riguardano i compiti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; i casi di sospensione o decadenza dall`attivita` di costruttore; un periodo transitorio nelle more dell`entrata in vigore del decreto ministeriale sopra menzionato – conclude -.

Presso la Commissione Ambiente e` stato costituito, per l`elaborazione di un testo unificato, un apposito Comitato ristretto, che procedera`, altresi`, ad un ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati per raccoglierne le osservazioni”.

Fonte: www.ance.it

 
 

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