Edilizia: Dia per tutti gli interventi

Le Regioni hanno fatto da apripista per l`utilizzo della dichiarazione del tecnico anche per le ristrutturazioni o per le nuove costruzioni, oggi consentito in tutto il territorio nazionale grazie al Testo unico dell`edilizia. E a loro – e in particolare alla Lombardia – si guarda come al modello piu` avanzato possibile, in cui praficamente il permesso di costruire e` quasi scomparso, lasciando il posto alla cosiddetta super-dia.

In Lombardia, infatti, si sta gia` sperimentando quello che dovrebbe essere il nuovo regime degli interventi edilizi messo a punto con l`intesa tra Governo e Regioni.

In pratica, la legge regionale 12/99 ammette sempre la presentazione della denuncia di inizio attivita` in alternativa al permesso di costruire, a scelta dell`interessato.

Ci sono solo alcune, limitate eccezioni: la Dia non e` consentita per la nuova costruzione in area agricola, per i luoghi sociali e quelli di culto. Per ogni altro tipo di intervento (dalla demolizione e ricostruzione fino alla nuova costruzione anche in assenza di piani attuativi dettagliati) si puo` sempre utilizzare la dichiarazione del progettista.

Ma la Lombardia crede da dieci anni allo strumento della Dia, alternativo al permesso di costruire, cosi` come Toscana e Campania. Alle leggi pilota di queste tre Regioni si deve la prima estensione della Dia.

Gia` a partire dal 1999 permisero le prime sostituzioni dell`allora licenza edilizia (oggi permesso di costruire), ovvero di un atto controllato e rilasciato dal Comune, con la denuncia del tecnico che e` una sorta di autocertificazione della conformita` dell`intervento a tutte le leggi, ai vincoli e ai piani urbanistici.

La Toscana con la legge 52/1999, la Lombardia con la n. 12/1999 e la Campania con la legge 19/2001 hanno ammesso la Dia per le ricostruzioni, le ristrutturazioni e le nuove costruzioni in esecuzione dei piani.

Il Governo ha fatto proprio questo modello e lo ha imposto a livello nazionale con la legge obiettivo del 2001 che e` andata a modificare il Testo unico dell`edilizia (Dpr 380/2001). E ha lasciato alle Regioni la possibilita` di ampliare o restringere il raggio d`azione della Dia.

La maggior parte si e` adeguata al Testo unico nazionale. Con il risultato che oggi la Dia e` ammessa, oltre che per le manutenzioni straordinarie e per le ristrutturazioni, anche per costruire ex novo.

Ma in questo caso l`articolo 22 del Testo unico precisa che si puo` ricorrere alla Dia solo per interventi o gia` previsti e disciplinati dai piani attuativi oppure in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici vigenti, in pratica quindi l`autocertificazione e` possibile anche nel nuovo ma solo se la cornice urbanistica e` gia` definita nel dettaglio, in modo da non lasciare liberta` di interpretazione ed esecuzione al progettista.

Si tratta della cosiddetta super-dia, chiamata cosi` solo per distinguerla dalla Dia “ordinaria“ ma che ai fini pratici e` la stessa dichiarazione con autocertificazione.

Sulla scia del Testo unico dell`edilizia si sono attestate la maggior parte delle Regioni a statuto ordinario. Quelle autonome mantengono un potere esclusivo di legiferare in materia, ma in alcuni casi come per il Friuli Venezia Giulia l`adeguamento e` stato esplicito (legge 5/2007).

Alcune Regioni, oltre alla Lombardia, si sono spinte oltre il Testo unico, ma con interventi minori. Cosi` ad esempio l`Umbria e la Toscana consentono la Dia per i parcheggi pertinenziali. L`Emilia Romagna ha lasciato liberi i Comuni di ampliare le casistiche. L`ultima, in ordine di tempo, e` la Liguria che nel 2008 ha varato il suo Testo unico e ha ammesso a Dia tutti gli interventi per l`installazione di impianti per l`energia rinnovabile domestici.

Fonti: www.ance.it e Il Sole 24 Ore
 

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