Edilizia e ambiente in Friuli

Interesse regionale per area ex Maddalena a Trieste
La Giunta del Friuli Venezia Giulia "ha riconosciuto" il rilevante interesse regionale alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica ed alla conseguente variazione di destinazione urbanistica dell’area dell’ex comprensorio ospedaliero della Maddalena a Trieste, promosso dal Comune di Trieste.

Viene dunque confermata, ha dichiarato al termine della seduta di Giunta l’assessore regionale Sandra Savino, l’attenzione e l’importanza per questo intervento nel capoluogo giuliano, che permetterà la realizzazione di 250 alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Regione, Comune di Trieste, Azienda per i servizi sanitari n.1 "Triestina" ed Ater Trieste sigleranno allo scopo uno specifico Accordo di programma.
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Il Consiglio di stato accoglie il ricorso della Regione sulla ZPS Carso 
La Sezione V del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza presentata dalla Regione ed ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 223/2008 che aveva annullato la deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione, ai fini dell’attuazione della direttiva europea "Habitat", del sito di importanza comunitario (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS) del Carso.

Lo scorso 26 agosto si è infatti tenuta a Roma la camera di consiglio, al termine della quale il collegio ha deliberato, con ordinanza n. 4538/08, di accogliere la domanda cautelare presentata dalla Regione perchè l’efficacia del provvedimento venisse subito sospesa in attesa della decisione definitiva nel merito, ritenendo, ad un primo esame, l’appello fondato.

La vicenda aveva preso l’avvio, a seguito di una procedura di infrazione promossa nei confronti dello Stato italiano e della Regione dagli organi comunitari, per l’avvenuta insufficiente perimetrazione del territorio da tutelare nel Friuli Venezia Giulia, ai sensi della direttiva europea sulla conservazione della natura, soprattutto con riferimento al Carso Triestino e Goriziano, in particolare perchè le ZPS designate in questa parte del territorio regionale non ricoprivano interamente il territorio delle IBA ("Important Bird Areas").

Tale inventario, che contiene l’indicazione delle zone in cui sono ospitate percentuali significative di popolazioni di specie rare o minacciate di estinzione, ovvero eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie, costituisce il riferimento della Commissione europea per valutare l’adeguatezza sul piano scientifico delle proposte di perimetrazione degli Stati membri.

A seguito della sentenza del 20.3.2003 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, VI Sez., di condanna per inadempimento agli obblighi comunitari a conclusione del procedimento di infrazione avviato, infatti, la Commissione europea aveva intimato la piena esecuzione degli obblighi comunitari, pena il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia per la comminazione della sanzione, in misura non inferiore a 100 mila euro al giorno a carico dei fondi strutturali, fino a completa esecuzione della sentenza.

La Regione,di conseguenza, con successive distinte deliberazioni, aveva provveduto a riperimetrare il territorio da proteggere secondo le indicazioni, ampliando la parte di territorio tutelato, anche al fine di scongiurare le pesanti sanzioni economiche minacciate dalla Ue.
Comunanza agraria, Associazione agricoltori e Coldiretti avevano impugnato le deliberazioni regionali sostenendo che la Regione aveva mancato di dare un’adeguata informazione nei confronti delle varie componenti del territorio violando la legge 241/1990 che impone trasparenza e pubblicità come obbligatorie.

Il TAR locale aveva dato ragione ai ricorrenti, non ritenendo sufficienti le riunioni informative e le attività di comunicazione intraprese dalla Regione.
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza in oggetto, ha invece disatteso tale decisione, ritenendo inapplicabile in queste ipotesi l’articolo 7 della legge 241/1990 che impone di comunicare obbligatoriamente l’avvio del procedimento agli interessati, ritenendo invece che correttamente la Regione avesse considerato gli atti di perimetrazione come atti programmatori generali, per i quali la stessa legge 241 non prevede un obbligo di comunicazione puntuale come preteso dai ricorrenti.

Nell’assumere la decisione il Consiglio di Stato si è richiamato alla sua precedente giurisprudenza in materia, ed in particolare ad una sentenza del 2006 che aveva deciso su analoga questione riguardante la Regione Puglia.

Fonte: www.regione.fvg.it

 

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