Edilizia: eliminazione delle barriere architettoniche

La normativa (Legge 13/1989) in materia di superamento ed eliminazione  delle barriere architettoniche negli edifici residenziali prevede che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, devono comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l`accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita` immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l`installazione, nel caso di immobili con piu` di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Su questo tema l’Ance ha fatto notare come il Tar Toscana, con la sentenza n. 116 del 29/1/2009, abbia precisato pero` che ai sensi dell`art. l`art.3.2, seconda parte, del D.M. n.236 del 14/6/1989, negli edifici residenziali con non piu` di tre livelli fuori terra e` consentita la deroga all`installazione di meccanismi per l`accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purche` sia assicurata la possibilita` della loro installazione in un tempo successivo.

L’associazione ha messo in evidenza  che secondo i giudici la norma non distingue tra parti comuni e spazi esterni dell`unita` immobiliare, prevedendo, in sostanza, che per  tale tipologia di opere edilizie e` sufficiente che sia garantita la sola regola dell`adattabilita` anziche` quella della accessibilita`.

Fonte: www.ance.it

 

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