Edilizia: ICI anche per i fabbricati non ultimati

L`Imposta Comunale sugli Immobili si applica ai fabbricati iscritti in catasto, anche se risultano in corso di costruzione e ancora inutilizzabili, quindi, non idonei a svolgere la funzione cui sono destinati.

Così ha disposto la Corte di Cassazione, sez.V, nella sentenza n.24924 del 10 ottobre 2008, in merito alla fondatezza di un accertamento subito da un`impresa di costruzioni (che aveva richiesto l`accatastamento di fabbricati a destinazione residenziale non ancora ultimati) per il mancato versamento dell`ICI, nei periodi d`imposta precedenti a quello di ultimazione dei fabbricati.

La valutazione dei giudici parte dall`interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, istitutivo dell`ICI, secondo cui il presupposto dell`imposta e` il possesso, tra l`altro, di fabbricati destinati a qualsiasi uso (art.1, comma 1).

In particolare, l`art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso decreto stabilisce che per “fabbricato“ si intende “l`unita` immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta in catasto“, con l`ulteriore precisazione che il “fabbricato di nuova costruzione“ e` soggetto all`imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui viene comunque utilizzato.

Con questa sentenza n.24924/2008, la Cassazione ha stabilito  invece che sia l`iscrizione in catasto, sia la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilita` costituiscono presupposti sufficienti per qualificare un immobile, anche se non ultimato, come “fabbricato“, nel senso precisato dalla norma e, di conseguenza, per assoggettare il bene al tributo.

Inoltre ha precisato che per i “fabbricati di nuova costruzione“, la data di ultimazione dei lavori di costruzione, anteriore di utilizzazione del bene, assume rilievo soltanto nell`ipotesi in cui l`immobile non sia stato ancora iscritto in catasto, visto che tale e` il presupposto principale che rende il bene imponibile al tributo.

La Cassazione si limita, infatti, a ribadire che e` consentito ai Comuni unicamente di ridurre, per un periodo non superiore a tre anni, l`aliquota d`imposta al 4 per mille, nell`ipotesi di fabbricati realizzati per la vendita e non ceduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell`attivita` la costruzione e la vendita di immobili (in base all`art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/1992).

La posizione dell’Ance
L`interpretazione fornita con questa sentenza non e` condivisibile, e si ritiene, oltretutto, viziata sotto il profilo giuridico.
Essa sottopone a tassazione, in via anticipata, unita` immobiliari alle quali non e` possibile attribuire una rendita catastale idonea a calcolare la base imponibile d`imposta. Quest’ultima in ogni caso, non rispecchierebbe le reali caratteristiche del fabbricato, fino a quando il medesimo non sia stato ultimato.

L`unico comportamento che si ritiene legittimo da parte del contribuente e` quello dell`applicabilita` della disposizione specificamente prevista per gli immobili non ultimati.
La normativa  stabilisce infatti che, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile, ai fini dell`imposta, e` data dal valore dell`area edificabile su cui insiste il fabbricato in corso d`opera, senza computare il valore di quest`ultimo.

Fonte: www.ance.it

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