Edilizia: Ici e dati catastali

Con la sentenza 25902/2008, la Corte di Cassazione ha stabilito che le agevolazioni Ici inerenti all’abitazione principale si applicano anche in presenza di più unità immobiliari, anche se accatastate autonomamente, ma solo se dalle dichiarazioni del contribuente risulta che ciascun immobile è destinato ad abitazione principale.
 
I giudici sono intervenuti sul problema del rapporto tra tributo locale e risultanze catastali, intervendo nel caso di due fabbricati situati su due piani dello stesso edificio in comproprietà tra marito e moglie, per i quali sussisteva la destinazione promiscua a dimora abituale.

Per il Comune l’aliquota Ici ridotta sarebbe spettata solo per uno degli immobili, a meno che non si fosse proceduto ad un unico accatastamento unitario dei due beni, mentre per il giudice di legittimità non è  rilevante il numero dei fabbricati, ma la destinazione d’uso ad abitazione principale.
 
L’orientamento della Cassazione segue la logica delle pronunce della suprema corte. 
Con la sentenza 21332/2008, su un immobile adibito e accatastato come albergo, parzialmente destinato ad abitazione privata dei proprietari, la Cassazione ha accolto l’istanza del Comune e ha stabilito che per fruire dell’agevolazione il proprietario avrebbe dovuto denunciare al Catasto la variazione di destinazione d’uso permanente. Per i giudici in questo caso sarebbe stato possibile richiedere l’accatastamento unitario, non per la concessione dell’agevolazione, ma per la corretta determinazione del tributo.
 
La somma delle rendite catastali delle unità adibite ad abitazione principale non sempre corrisponde alla rendita attribuita a un immobile costituito dopo l’accorpamento di due fabbricati.

La Legge 311/2004 rende possibile l’imposizione dell’aggiornamento delle risultanze catastali relative agli immobili non dichiarati correttamente e l’assegnazione di una nuova rendita.
Secondo la legge l’errato accatastamento non pregiudica l’ottenimento delle agevolazioni, ma ha valore per il puntuale assolvimento dell’obbligo tributario.
Con l’entrata in vigore dell’esenzione dall’Ici, le risultanze catastali dovrebbero perdere significato.
 
Con la sentenza 24924/2008 la corte di Cassazione ha stabilito che i fabbricati dichiarati al Catasto sono assoggettati all’imposta comunale sigli immobili anche se non ancora ultimati.

In base alla sentenza 15321/2008 è stato poi stabilito che i dati catastali sono da considerare come un fatto oggettivo, quindi non contestabili né dal Comune, né dal contribuente. Resta possibile però  impugnare l’accatastamento o di richiedere la sua modifica agli uffici territoriali in modalità di autotutela.

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