Edilizia: illegittimità dell’ordinanza di demolizione

L’ordine di demolizione risulta illegittimo se è stato adottato dall’amministrazione locale prima di aver risposto alla pendente domanda di autorizzazione per la realizzazione delle opere sanzionate.

L’amministrazione è tenuta infatti ad esplicitare le ragioni dell’eventuale diniego sulla domanda di legittimazione edilizia proposta, prima di intraprendere iniziative mirate alla demolizione delle opere oggetto della domanda ancora pendente.

A stabilirlo è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo che, con la sentenza n. 1195 dello scorso 10 novembre, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da una società in seguito all’emissione da parte dell’Ente comunale di un provvedimento demolitorio e un’ordinanza di sospensione lavori.

Il TAR abruzzese ha condiviso la tesi istante precisando che nell’ordine di demolizione non è implicito alcun diniego alla domanda di autorizzazione della società istante.
Tale diniego avrebbe, invece, dovuto esplicitarsi attraverso una risposta formale prima dell’ordine di demolizione.

In questo caso, l’ordine di demolizione è stato adottato dall’ente locale prima di aver risposto alla pendente domanda di autorizzazione formulata dalla società ricorrente, in relazione alle stesse opere sanzionate.

Sul provvedimento di sospensione dei lavori, i giudici del TAR hanno invece respinto l’istanza spiegando che l’ordine di sospensione lavori è un provvedimento preordinato ad evitare che l’opera in corso di realizzazione possa essere ultimata nella protrazione del suo stato antigiuridico, in conformità ai poteri-doveri di vigilanza.

E il fatto che ci sia una pendente domanda autorizzatoria sulle opere in fieri non può giuridicamente impedire l’iniziativa inibitoria del comune. Per i giudici essa va assunta con la maggiore possibile tempestività, pena la frustrazione e l’inutilità del provvedimento stesso una volta ultimato il programma costruttivo in itinere.

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