Edilizia, IVA al 10% per la manutenzione

Il Consiglio ECOFIN del 10 marzo scorso ha riconosciuto la possibilita` che i Paesi membri dell`UE riducano in via permanente l`aliquota IVA per le prestazioni di servizi ad alta intensita` di manodopera, tra le quali, in Italia, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (art.3, comma 1, lett. a e b, D.P.R. 380/2001).

Tale decisione giunge, peraltro, a seguito del via libera, l`11 febbraio 2009, da parte del Parlamento europeo, sulla proposta della Commissione [COM(2008)428] di modifica della Direttiva 2006/112/CE, relativa all`applicazione di tale misura in via permanente.

In tal ambito, si ricorda che la Direttiva 2006/18/CE del 14 febbraio 2006 ha consentito agli Stati membri, che avevano gia` adottato aliquote IVA ridotte per tali prestazioni di servizi, di prorogarne l`applicazione fino al 31 dicembre 2010.

In particolare, come fa notare l’Ance, con l`art.2, comma 15, della legge 203/2008 (legge Finanziaria 2009), in attesa dell`autorizzazione comunitaria, l`Italia ha gia` prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l`applicazione dell`IVA in misura pari al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

L’associazione dei costruttori ricorda, inoltre, che l`applicazione di tale regime fiscale agevolato subisce delle limitazioni con riferimento ai materiali che costituiscono una «parte significativa del valore del servizio reso» (come stabilito al n.2 dell`allegato IV alla Direttiva 2006/112/CE), ossia per i cd. “beni di valore significativo“, tassativamente elencati nel D.M. 29 dicembre 1999.

L`aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all`intervento di recupero, al netto del valore dei beni medesimi.

Di conseguenza, sottolinea l’Ance, il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui e` applicabile l`aliquota ridotta e l`eventuale parte soggetta all`aliquota del 20%.

Resta fermo che per gli interventi piu` incisivi di recupero ("restauro e risanamento conservativo", "ristrutturazione edilizia" e "ristrutturazione urbanistica" – art.3, comma 1, lett. c, d, ed f, D.P.R. 380/2001), l`aliquota IVA ridotta al 10% si applica, in via permanente, per gli interventi eseguiti su tutte le tipologie di fabbricati (residenziali e non), in base al n.127-quaterdecies della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972.

Fonte: www.ance.it

 

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