Edilizia: reverse charge anche per il global service

Con la risoluzione 432/E del 12 novembre scorso, l’Agenzia ha stabilito che esso opera infatti anche in presenza di accordi che prevedono la fornitura integrata di servizi diversi, come trattato nel Dpr 633/1972. 

L’Agenzia è intervenuta sul caso di una società che deve realizzare, attraverso un contratto di appalto, interventi di riparazione, manutenzione e adeguamento degli impianti relativi agli immobili di proprieta di un Comune.
La società appaltante è affidataria dei servizi di inventariazione e gestione del patrimonio del comune sulla base di un contratto di global service immobiliare (codice di attività 620200).

Un rapporto di franchising lega le due società, per cui, secondo l’istante, il contratto di global service non corrisponde a un appalto di lavori edili, ma a uno di servizi. Tra le due società esisterebbe quindi un appalto principale, da assoggettare ad Iva con regime normale.
 
Per l’Agenzia il contratto di global service va invece assimilato a un appalto di lavori o servizi in base all’oggetto. Secondo questa interpretazione il rapporto tra le due società deve essere qualifcato come subappalto e l’Iva sarà applicata con il reverse charge.
 
Per l’inversione contabile è quindi rilevante solo l’attività realmente svolta, che anche se non rientra nella sezione F della tabella Ateco, rientra nel settore edile.
 
Non incide invece sul regime Iva il contratto di franchising tra le due società, che regolamenta solo i rapporti per l’uso dei marchi registrati e lo scambio di know how. L’obbligo di eseguire opere edili non deriva da questo contratto, ma da un altro autonomo.

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