Edilizia: riduzione contributiva dell’11,50%

Con la circolare n. 89 del 7 ottobre 2008, l`Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva prevista per il settore edile e introdotta dall`art. 29, co. 2 della L. n. 341/95.

La nota ricorda che la nuova previsione normativa contenuta nell`art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno il Governo, con apposito decreto ministeriale, confermi o ridetermini la misura percentuale della riduzione contributiva.

Decorsi 30 giorni dalla suddetta data e sino all`emanazione dell`apposito decreto, sara` applicata l`aliquota dell`anno precedente, salvo conguaglio nel caso in cui la percentuale sia stabilita in misura diversa, oppure il decreto non sia emanato entro il termine ultimo del 15 dicembre di ogni anno.

Con riferimento al solo  2008, non essendo retroattiva la nuova previsione normativa e quindi dovendosi escludere tale beneficio per l`anno 2007, il D.M. 24 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto scorso, ha determinato nella misura dell`11,50% la riduzione prevista dall`art. 29 della L. n. 341/95 (cfr. news Ance n. 1765/08).

 Tra le principali  caratteristiche del beneficio si ricorda che la speciale riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attivita` edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, escludendosi in tal modo quegli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.

L`agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2008 e non puo` essere applicata in favore di quei lavoratori per i quali siano gia` previste specifiche agevolazioni ad altro titolo come, ad esempio, nel caso di assunzione dalle liste di mobilita`.

Alcune novità sono state introdotte con l`entrata in vigore dell`art 36 bis della L. n. 248/06. 
In particolare, i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il rilascio del Durc ed, inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell`agevolazione.

Secondo l’Inps tale previsione si affianca a quella richiamata dall`art. 1, co. 1175 della L. n. 296/06, che prevede per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale,  l`obbligo di rispettare la parte normativa ed economica del contratto collettivo di riferimento, nonche` il possesso della regolarita` contributiva attestata dal Durc.

Per dimostrare la sola assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell`agevolazione, la nota evidenzia che i datori di lavoro sono tenuti ad inviare, alla sede Inps competente territorialmente, l`allegato modello di autodichiarazione di responsabilita`. 

Essendo tale dichiarazione vincolante ai fini della concessione alla riduzione contributiva, qualora venisse ravvisata la non veridicita` delle dichiarazioni contenute, le somme fruite  indebitamente saranno recuperate.

Per quel che riguarda le modalità operative i datori di lavoro che abbiano operato la riduzione nel corso dell`anno 2008 con il codice L206, non dovranno effettuare alcun adempimento.
I datori che invece non l`abbiano attuata, la potranno recuperare con una delle denunce contributive mensili aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo all`emanazione della circolare in parola, ossia il 16 gennaio 2009, utilizzando il codice L207 nel quadro D del modello DM 10.

Fonti: www.inps.it e www.ance.it

 

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