Edilizia: se cambia la sagoma, l’edificio è nuovo

Non sempre è facile tracciare una linea di confine tra gli interventi di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione.

Ad esempio l`intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetta la sagoma preesistente per la legge regionale 12/2005 della Lombardia è una ristrutturazione integrale, ma per i giudici del Tar Lombardia (sentenza n. 153 del 16 gennaio scorso) e` classificabile come nuova costruzione.

La distinzione tra le due tipologie (nuova costruzione e ristrutturazione) ha, secondo i giudici, importanti ricadute pratiche.

Se la nuova costruzione deve rispettare gli indici imposti dal piano regolatore (volumetria, distanze, altezze, rapporti di copertura, dotazione di parcheggi e aree a standard), le opere di ristrutturazione consentono di mantenere le caratteristiche dei fabbricati preesistenti.

Inoltre secondo l`articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell`edilizia) gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere considerati ristrutturazioni a condizione che il “nuovo“ edificio mantenga la volumetria e la sagoma preesistenti.

La legge regionale 12/2005 della Lombardia, invece, all`articolo 27 non ripropone il limite della  sagoma e all`articolo 103 disapplica l`articolo 3 del Testo unico dell`edilizia.
Con la conseguenza che in Lombardia sono stati generalmente considerati di ristrutturazione, e conseguentemente assentiti, interventi che hanno comportato la ricostruzione di edifici secondo altezze, sedime e forma diversi dai precedenti, seppur nel limite della volumetria preesistente.

Al riguardo Il Tar ha affermato che «la modifica senza alcun limite della sagoma delle costruzioni e` chiaramente elemento che modifica fortemente il tessuto urbano e da` vita a una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che, secondo la legislazione statale e regionale, e` effetto tipico delle nuove costruzioni e richiede che sia disciplinato dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente».

L`ostacolo dalla mancata riproposizione testuale del limite alla modifica della sagoma viene superato con il richiamo delle argomentazioni contenute nella sentenza del Tar Brescia 504/2008, secondo cui appare incongruo che l`esigenza del limite di sagoma «possa venire accantonato senz`altro dalla legislazione regionale» e, quindi, «seguendo il costante insegnamento della Corte costituzionale per cui sin quando e` possibile una legge ordinaria va interpretata in modo conforme a Costituzione, si deve concludere che il limite della sagoma, attinente ad un principio, della norma lombarda che non lo prevede espressamente, vada ricavato per via di interpretazione logica e sistematica».

In questo caso particolare la normativa regionale il mancato richiamo del limite di sagoma non rappresenta una lacuna, anzi proprio l`articolo 103 della legge regionale 12/2005  va ad escludere espressamente l`applicabilita` dell`articolo 3 del testo unico dell`edilizia.

E non e` certo sufficiente ne` adeguato un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme per superare la lettera di una disposizione incostituzionale.

Anche sotto il profilo della certezza del diritto, non appare dunque corretto lasciare alla competenza del Tar la disapplicazione di una disposizione regionale peraltro diffusamente utilizzata. Cosi facendo, si violano gli articoli 3, 134 e 136 della Costituzione.

Fonti: www.ance.it e Il Sole 24 Ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico