Efficienza energetica edifici: APE obbligatorio nelle compravendite

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento che assume un grande rilievo anche con riferimento alla compravendita di immobili. Cerchiamo di capire come.

Che cos’è l’APE
In primo luogo bisogna premettere che l’APE è il documento idoneo ad informare il possibile acquirente in merito al grado di efficienza dell’immobile stesso, rappresentando un ulteriore strumento di valutazione e confronto utile per orientare il mercato verso gli edifici che presentano un rendimento energetico efficiente.

L’attestato viene rilasciato da esperti qualificati e delinea in maniera precisa il fabbisogno annuo di energia necessaria ai servizi di climatizzazione invernale ed estiva in connessione con l’uso standard, compatibilmente con la destinazione urbanistica; inoltre attribuisce una classe energetica (espressa in lettere, da A+ a G) delineando le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.

L’attestato possiede validità per 10 anni e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione capace di modificare la classe energetica dell’edificio (o dell’unità immobiliare).

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APE e compravendita immobili
Il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 stabilisce che “nel caso di vendite, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica“. Nel corso delle compravendite pertanto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) deve essere allegato ai contratti e l’acquirente è tenuto a dichiarare un una specifica clausola di aver ricevuto dal venditore la documentazione comprensiva dell’attestato.

Esiste quindi, nel momento in cui si addiviene alla compravendita, un vero e proprio obbligo di dotazione, di allegazione e di consegna dell’importante documento: si tratta di un principio che vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso. Per quello che riguarda invece gli atti traslativi a titolo gratuito, come ad esempio nel caso di una donazione, tale obbligo strutturato di allegazione dell’APE non esiste.

La mancata allegazione dell’APE che conseguenza provoca sulla validità del contratto di compravendita? Certamente non viene sancita la nullità: il contratto sarà valido a tutti gli effetti. Tuttavia è prevista una sanzione amministrativa che oscilla tra i 3mila e i 18mila euro, a carico delle parti contraenti (pagamento in solido).

Dal 2 ottobre 2014 è in vigore l’ultima rivoluzione in materia di Certificazione Energetica, introdotta dalla pubblicazione dell’aggiornamento della normativa tecnica di riferimento (UNI/TS 11300:2014 parti 1 e 2). Per capirne di più Maggioli Editore consiglia il volume APE – Guida all’Attestato di Prestazione Energetica, redatto dall’autrice Giovanna De Simone.

A cura di Marco Brezza

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