Emendamento su sostituzione di finestre comprensive di infissi e installazione di pannelli solari termici

Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione dei pannelli solari termici non sarà più necessario redigere l’attestato di qualificazione energetica.

E’ la novità di un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio che modifica l’articolo 2, comma 14, del disegno di legge Finanziaria 2008, che proroga fino al 2010 la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici (compresi gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale).

L’emendamento prevede che per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007 (limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari) e al comma 346 dello stessoarticolo 1 (relativo all’installazione di pannelli solari termici) non è richiesto l’attestato di qualificazione energetica (di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b).

Nello stesso emendamento è indicata la correzione alla tabella che detta i requisiti di trasmittanza termica U per gli interventi edilizi (pdf desktpop trasimttanza): la nuova tabella sostituirà, con valore retroattivo dal 1º gennaio 2007, la tabella 3 allegata al comma 345 della Finanziaria 2007, attualmente in vigore, che riporta erroneamente l’inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti; la correzione, possibile solo con una nuova legge, era stata inserita nel disegno di legge Bersani sulle liberalizzazioni, tuttora all’esame del Senato. Per accelerare i tempi di attuazione, la norma è stata “trasferita” nel ddl Finanziaria 2008. Con un ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico (da emanare entro il 28 febbraio 2008) saranno definiti i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, affinchè venga applicato il comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica, ai fini dell’applicazione del comma 345 della Finanziaria 2007.

Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 344 a 347 e 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, l’emendamento rimanda al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: anche per il triennio 2008-2010, quindi, la comunicazione andrà inoltrata solo all’Enea. Per tutti gli interventi, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a tre e non superiore a dieci. E’ una scelta (irrevocabile) del contribuente all’atto della prima detrazione.

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