Esonero oneri concessori per intervento su un edificio unifamiliare

Interessante l’analisi del caso di specie nel quale un proprietario otteneva il permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato urbano (ex fabbricato colonico), con cambio di destinazione d’uso del piano terra, da uso agricolo (stalle e cantina) ad uso abitativo e nessun aumento di volumetria; chiede l’esonero degli oneri concessori, invocando l’art. 17 comma 3 lett. b) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), in quanto l’immobile deve essere considerato unifamiliare e la norma non prevede limiti al mutamento di destinazione d’uso ma solo quello dell’aumento massimo del 20% della volumetria.
Dal canto suo il Comune negava l’esonero per mancata dimostrazione dei requisiti di operatività della norma.
Il diniego si configurava legittimo, come ricordato dal TAR Marche, sent. 4 gennaio 2018 n. 9. La norma invocata dispone l’esonero degli oneri concessori “per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”.

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